Ordinanza n. 11/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 653/1934
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della
legge 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela del lavoro delle donne e dei
fanciulli) promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1978 dal Pretore
di La Spezia, nel procedimento penale a carico di Secchi Luciano ed
altra, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 18 ottobre 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Rilevato che il pretore di La Spezia, con ordinanza del 28 aprile
1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
18 l. 26 aprile 1934 n. 653 (tutela del lavoro delle donne e dei
fanciulli) in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., in quanto,
stabilendo in caso di orario superiore alle sei ore un riposo
intermedio di un'ora, presupporrebbe un'inferiorità biologica e
sociale della donna, discriminandola ingiustificatamente nella
partecipazione all'attività lavorativa senza che ricorrano ragioni di
tutela della maternità.
Che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della questione per omessa
motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e, in subordine, la sua
infondatezza.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione la rilevanza della
questione è affermata in modo apodittico, senza il minimo riferimento
alla concreta fattispecie, e, quindi, agli effettivi termini di
specifica operatività della norma impugnata; ciò che, in armonia con
la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 10 giugno 1982 n. 108 e
109, 29 luglio 1982 n. 158, 17 novembre 1982 n. 188, ordinanza 24
novembre 1982 n. 203), comporta l'inammissibilità della questione
stessa.
Visto l'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 l. 26 aprile 1934 n. 653 sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 37 Cost. dal pretore di La Spezia con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte