Ordinanza n. 11/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/01/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11d.P.R. 322/1971
- art. 1legge 615/1966
- art. 20legge 615/1966
- art. 1d.P.R. 322/1971
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 8d.P.R. 322/1971
citata
- art. 25d.P.R. 322/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, parte
terza, del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e degli artt. 1 e 20 della
legge 13 luglio 1966, n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento
atmosferico), promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1982 dal
Pretore di Chivasso nel procedimento penale a carico di Di Cintio
Salvatore ed altri, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 9 marzo
1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Chivasso, con ordinanza emessa il 23
luglio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
"dell'art. 11 p. 3 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 nella parte in cui
statuisce le sanzioni penali di cui all'art. 20 comma quarto" della
legge 13 luglio 1966 n. 615 in conseguenza dei superamenti dei limiti
di concentrazione di anidride solforosa nella atmosfera, limiti di cui
alla tabella prevista dall'art. 8 D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322, in
relazione all'art. 25 comma secondo della Costituzione"; ed ha inoltre
impugnato gli "artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 in
relazione agli artt. 3, 32 della Costituzione nella parte in cui non
prevedono fattispecie penalmente rilevanti per il caso di violazione
dei limiti di concentrazione di anidride solforosa nell'atmosfera di
cui all'art. 8 D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che le questioni predette "siano dichiarate
irrilevanti, inammissibili e comunque infondate".
Considerato che la prima impugnativa ha per oggetto una norma di
cui lo stesso giudice a quo riconosce il carattere regolamentare, come
l'art. 11 comma terzo del D.P.R. n. 322 del 1971; sicché la denuncia
va considerata manifestamente inammissibile - come questa Corte ha già
chiarito con l'ordinanza n. 334 del 1983 - concernendo un decreto
carente della forza e del valore propri delle leggi formali e degli
atti equiparati;
e che, d'altra parte, la seconda impugnativa, fondata o meno che
sia la premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, si
risolve nella richiesta che questa Corte integri, con una pronuncia di
accoglimento additivo, la lacunosa disciplina penale dettata dalla
legge n. 615 del 1966, in tema di inquinamento atmosferico: il che si
dimostra manifestamente inammissibile, alla stregua della costante
giurisprudenza di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 comma terzo del D.P.R. 15
aprile 1971, n. 322, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Chivasso con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio
1966, n. 615, sollevata con l'ordinanza predetta in riferimento agli
artt. 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte