Ordinanza n. 11/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1986 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8r.d.l. 1578/1933
- art. 9r.d.l. 1578/1933
- art. 6legge 283/1901
- art. 2legge 283/1901
- art. 1r.d.l. 1459/1926
- art. 2r.d.l. 1459/1926
- art. 3r.d.l. 1459/1926
- art. 4r.d.l. 1459/1926
- art. 7legge 283/1901
usata come parametro
- art. 3legge 283/1901
- art. 24legge 283/1901
- art. 33legge 283/1901
- art. 1r.d. 547/1901
citata
- art. 3r.d.l. 1578/1933
- art. 24r.d.l. 1578/1933
- art. 33r.d.l. 1578/1933
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della
legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul
patrocinio legale nelle preture); 1 del r.d. 19 dicembre 1901, n. 457
(Regolamento per l'esecuzione della legge n. 283 del 1901); 1, 2, 3 e 4
del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori
legali); 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio
innanzi alle preture); 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre
1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1983 dal
pretore di Palestrina nel procedimento civile vertente tra Bonanni
Augusta e Guazzolini Silvano iscritta al n. 1252 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 bis
dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza emessa il 17
dicembre 1983 nel corso di un procedimento possessorio nel quale
entrambe le parti erano difese da " patrocinatori legali ", ha
sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, Cost.:
a) degli artt. 6 e 7 della l. 7 luglio 1901, n. 283, dell'art. 2
del relativo regolamento, adottato con r.d. 19 dicembre 1901, n. 547,
degli artt. 1, 2, 3 e 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art.
1 della l. 28 giugno 1928, n. 1415, concernenti i " patrocinatori
legali " davanti alle Preture;
b) degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578, concernenti i " praticanti procuratori "ammessi ad esercitare il
patrocinio davanti alle Preture.
Considerato che la denuncia delle norme di cui alla lett. b) è
inammissibile per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza,
poiché risulta dall'ordinanza di rimessione che i difensori delle
parti, pur avendo rivestito in precedenza la qualità di " praticanti
procuratori ", esercitavano l'ius postulandi, nel giudizio de quo,
nella qualità di " patrocinatori legali ";
che, quanto alle norme di cui alla lett. a), devono ritenersi
proposte, con riferimento alle due diverse ipotesi previste dalla
legge, due distinte questioni di legittimità costituzionale:
1) quella riguardante le norme sul patrocinio legale davanti alle
Preture site in Comuni sedi di Tribunale o capoluoghi di Provincia (e
cioè l'art. 6, lett. a), della l. n. 283 del 1901, l'art. 2 del
relativo regolamento di attuazione, adottato con r.d. n. 547 del 1901,
e, nella parte in cui concernono tale patrocinio, gli artt. 1, 2, 3 e 4
del r.d.l. n. 1459 del 1926 e l'art. 1 della l. n. 1415 del 1928);
2) quella riguardante le norme sul patrocinio davanti alle Preture
ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura (e cioè gli artt. 6, lett.
b), e 7 della l. n. 283 del 1901 e, nella parte in cui concernono tale
patrocinio, gli artt. 1, 2, 3 e 4 del r.d.l. n. 1459 del 1926 e l'art.
1 della l. n. 1415 del 1928);
che, la questione sub 1) è manifestamente inammissibile, in ordine
a tutte le norme ivi indicate, per assoluto difetto di motivazione
sulla rilevanza, in quanto la Pretura di Palestrina non è sita in
Comune sede di Tribunale o capoluogo di Provincia (e ciò, per quel che
riguarda l'art. 2 del r.d. n. 547 del 1901, indipendentemente dal
problema della sua sindacabilità, in questa sede, in relazione alla
natura dell'atto);
che la questione sub 2) è manifestamente inammissibile in ordine
all'art. 4 del r.d.l. n. 1459 del 1926, nella parte in cui concerne il
patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto
di Pretura: invero, tenuto conto della natura temporanea della
disposizione - avente per oggetto una revisione straordinaria degli
albi dei " patrocinatori legali ", da compiersi entro un anno dalla
costituzione della apposita commissione - e delle ragioni che militano
per la cessazione della sua efficacia in conseguenza della
soppressione, avvenuta con il d.l. 22 novembre 1928, n. 2580, delle
commissioni reali straordinarie alle quali era affidata la nomina della
commissione ora indicata, il giudice a quo avrebbe dovuto precisare
perché ritenesse la disposizione stessa ancora applicabile, almeno
ratione temporis; tanto più, a quest'ultimo proposito, che, stando
all'ordinanza, i difensori delle parti - per essere stati iscritti in
precedenza nel registro speciale dei " praticanti procuratori ",
introdotto, quale albo di esercenti la professione legale, solo con
l'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - avrebbero acquisito
l'ius postulandi, quali " patrocinatori legali ", in epoca addirittura
successiva all'entrata in vigore del detto r.d.l. n. 1578 del 1933;
che la stessa questione sub 2) è manifestamente infondata, in
ordine agli artt. 6, lett. b), e 7 della l. n. 283 del 1901, nonché
agli artt. 1, 2 e 3 del r.d.l. n. 1459 del 1926 e 1 della l. n. 1415
del 1928, nella parte in cui concernono il patrocinio davanti alle
Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura, trattandosi di
disposizioni già dichiarate illegittime da questa Corte con la
sentenza n. 127 del 1985.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre
1933, n. 1578, concernenti il patrocinio dei praticanti procuratori,
questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma
quinto, Cost., dal Pretore di Palestrina con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, lett. a), della legge 7 luglio 1901, n.
283, e dell'art. 2 del r.d. 19 dicembre 1901, n. 547, concernenti il
patrocinio legale davanti alle Preture site in Comuni sedi di Tribunale
o capoluoghi di Provincia, nonché degli artt. 1, 2, 3 e 4 del r.d.l.
13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n.
1415, nella parte in cui concernono tale patrocinio, questione
sollevata, in riferimento agli stessi parametri dall'ordinanza
suindicata;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, nella
parte in cui concerne il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate
in Comuni sedi soltanto di Pretura, questione sollevata, in riferimento
agli stessi parametri, dall'ordinanza suindicata;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, lett. b), e 7 della l. 7 luglio 1901, n.
283, concernenti il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in
Comuni sedi soltanto di Pretura, nonché degli artt. 1, 2 e 3 del
r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415,
nella parte in cui concernono tale patrocinio, trattandosi di
disposizioni già dichiarate illegittime da questa Corte con la
sentenza n. 127 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte