Ordinanza n. 11/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 968/1977
usata come parametro
citata
- art. 57legge 968/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge
della Regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela
della fauna e la disciplina della caccia); del n. 14 della tariffa
allegata alla legge della Regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13
(Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali); dell'art. 4
della legge della Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione
delle tasse sulle concessioni regionali), promossi con ordinanze
emesse il 1° aprile 1986 dal Tribunale di Torino, il 22 novembre
1985, dal Tribunale di Roma (n. 24 ordinanze), iscritte ai nn. 434,
da 471 a 482, da 495 a 506 del registro ordinanze 1986, e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 42 della 1ª serie
speciale del 1986;
Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza 1° aprile 1986 il Tribunale di Torino
ha sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17
ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg.
Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, nella parte in cui fissano l'ammontare
della tassa di concessione regionale per le aziende
faunistico-venatorie e le riserve di caccia nella misura di lire
ottomila per ettaro;
che con la stessa ordinanza, in via subordinata, è stata
sollevata anche, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27
dicembre 1977, n. 968;
che con le altre ordinanze indicate in epigrafe, emesse dal
Tribunale di Roma il 22 novembre 1985, è stata sollevata altresì,
in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della l. Reg. Lazio 28 settembre 1979, n.
79, nella parte in cui fissa in lire ottomila per ettaro la tassa di
concessione regionale per le riserve di caccia;
Considerato che, vertendo su questioni analoghe, i giudizi vanno
riuniti;
che con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271 questa Corte si è
già pronunciata su questioni identiche, dichiarando
costituzionalmente illegittimi, nelle parti impugnate, l'art. 57
della l. Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e l'art. 4 della l.
Reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79; dichiarando non fondata la
questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa
allegata alla l. Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13; dichiarando
assorbita, a seguito della declaratoria d'illegittimità
costituzionale delle norme su dette, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977,
n. 968;
che, pertanto, essendo stati gli artt. 57 della l. Reg. Piemonte
n. 60 del 1979 e 4 della l. Reg. Lazio n. 79 del 1979 già dichiarati
costituzionalmente illegittimi e non sussistendo ragioni, quanto alle
altre norme impugnate, per discostarsi dalla precedente decisione, le
questioni risultano già decise;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17
ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina
della caccia); del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg. Piemonte
6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni
regionali); dell'art. 4 della
l. Reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle
concessioni regionali per l'esercizio venatorio), sollevate con le
ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 119 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte