Ordinanza n. 11/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/01/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 81Codice penale
- art. 324Codice penale
- art. 2Codice penale
- art. 9Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma
secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 23 marzo 1990 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di
Rossini Luigi, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Cheli;
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Luigi Rossini
imputato del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v., 476, 479, 61 n. 2
c.p., del delitto di cui agli artt. 347, 61 n. 9 c.p., del delitto di
cui agli artt. 640, secondo comma n. 1, 61 n. 9 c.p., nonché del
delitto di cui all'art. 324 c.p., il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 23 marzo
1990, ha sollevato d'ufficio - in riferimento agli artt. 112, 24 e
27, secondo comma, Cost. - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale
nella parte in cui assoggetta al consenso dell'imputato la
contestazione, da parte del pubblico ministero, di fatti nuovi non
enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata si
porrebbe "in esplicito contrasto con l'art. 112 della Costituzione
che sancisce l'obbligatorietà di esercizio dell'azione penale da
parte del pubblico ministero, a prescindere dal momento storico ed
effettivo in cui detta azione, già esercitata originariamente
tramite la richiesta di decreto ex art. 419, prosegua o meglio si
perfezioni ex art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura
penale";
che, sempre secondo il giudice remittente, risulterebbero
altresì violati gli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost. poiché la
norma denunciata farebbe dipendere il diritto di difesa "dalla
disponibilità dell'imputato e quindi da un eccesso dell'altrui
difesa del tutto sproporzionato rispetto al principio del "favor rei"
di cui all'art. 27, secondo comma, Cost.";
che l'ordinanza di rinvio del 23 marzo 1990 è stata
successivamente "integrata" da un ulteriore atto dello stesso giudice
remittente, denominato "postilla critico-motiva", che reca la data
del 27 marzo 1990;
che in quest'ultimo atto il giudice a quo, pur riconoscendo che
l'azione penale non può essere comunque paralizzata dal mancato
consenso dell'imputato alle nuove contestazioni del pubblico
ministero, sostiene che l'azione penale verrebbe comunque ad essere
ritardata e procrastinata nel tempo, in contrasto con le esigenze di
economia processuale e di funzionalità di cui all'art. 97, primo
comma, Cost.;
che lo stesso ha disposto la notificazione, la comunicazione e
la trasmissione alla Corte anche dell'atto in data 27 marzo 1990,
qualificandolo come "motivazione integrativa, avente riferimento "per
incidens" all'art. 97, primo comma, Cost.";
che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e comunque non
fondata;
Considerato che l'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di
procedura penale detta la disciplina delle "nuove contestazioni" nel
corso dell'udienza preliminare, stabilendo che "se risulta a carico
dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio
a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne
autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e
vi è il consenso dell'imputato";
che tale disposizione non viola il principio di obbligatorietà
dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. poiché il pubblico
ministero - quando nel corso dell'udienza preliminare risulti a
carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato
perseguibile d'ufficio - può solo scegliere se esercitare per tale
fatto un'azione penale separata o procedere, con il consenso
dell'imputato, alla nuova contestazione nell'ambito del processo già
in corso, con conseguente trattazione unitaria delle due imputazioni;
che neppure sono violati gli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost.
in quanto la norma impugnata - nel subordinare al consenso
dell'imputato la possibilità di nuove contestazioni nel corso
dell'udienza preliminare - mira proprio ad evitare il pregiudizio al
diritto di difesa dell'imputato che potrebbe derivare dalla
inaspettata contestazione di fatti nuovi non enunciati nella
richiesta di rinvio a giudizio;
che pertanto vanno dichiarate manifestamente infondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo
comma, del nuovo codice di procedura penale sollevate in riferimento
agli artt. 112, 24 e 27, secondo comma, Cost. dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona;
che è manifestamente inammissibile l'ulteriore questione di
legittimità costituzionale proposta dallo stesso giudice, in
relazione all'art. 97 Cost., con atto in data 27 marzo 1990,
successivo ed aggiuntivo rispetto all'originaria ordinanza di rinvio:
e ciò in quanto tale questione risulta sollevata quando il processo
a quo era già stato sospeso ed il giudice aveva ormai consumato il
suo potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale
concernenti la norma già denunciata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudici davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di
procedura penale sollevata in relazione agli artt. 112, 24 e 27,
secondo comma, della Costituzione dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del nuovo
codice di procedura penale sollevata, in relazione all'art. 97 della
Costituzione, dallo stesso giudice con atto in data 27 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte