Ordinanza n. 11/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa
l'8 aprile 1992 dal Tribunale di Teramo nel procedimento per la
dichiarazione di fallimento della s.n. c. Bonomo Import di Giuseppe
Bonomo e C., iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di un procedimento per la dichiarazione di
fallimento della Bonomo Import di Giuseppe Bonomo & C. s.n. c.,
avente ad oggetto l'esercizio del commercio di bevande di vario
genere, promosso a seguito di varie istanze dei creditori, il
Tribunale di Teramo ha sollevato, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non
esonera dal fallimento le piccole società commerciali;
che il Tribunale ha osservato come la legge-quadro per
l'artigianato dell'8 agosto 1985, n. 443, avrebbe esteso la qualifica
di artigiano (e quindi di piccolo imprenditore) anche ai gruppi
organizzati in forma di società in nome collettivo, a condizione che
le stesse non superino i limiti dimensionali prefissati nella legge,
mentre invece analoga disciplina legislativa non sarebbe intervenuta
per gli esercenti le piccole attività commerciali in forma di
società in nome collettivo; che ne conseguirebbe per questi ultimi
la soggezione al fallimento indipendentemente dalle loro dimensioni
con palese ed irrazionale disparità di trattamento fra le due
categorie di piccole imprese con violazione del parametro
costituzionale stabilito dall'art. 3 della Costituzione, posto che le
due categorie di piccole imprese non perseguono finalità di lucro e
di profitto, ma solo il procacciamento dei mezzi elementari di
sussistenza personale e familiare;
che la questione troverebbe la sua rilevanza nella modesta
entità del capitale sociale (complessivamente dieci milioni di
lire), nell'esiguo apporto di ciascuno dei soci (quotisti per lire
cinque milioni), nella mancanza di dipendenti e, pertanto, nel
personale ed esclusivo lavoro dei soci medesimi;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991, ha già
dichiarato inammissibile analoga questione;
che l'ordinanza di rimessione non contiene nuove argomentazioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte