Ordinanza n. 11/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal
tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Candela
Nicolò, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, chiamato a decidere sull'applicazione della pena
concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di falso in
atto pubblico e di abuso di ufficio a fini patrimoniali, il tribunale
di Trapani ha, con ordinanza del 13 dicembre 1995, sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 81 del codice penale, nella parte in cui, secondo
l'interpretazione della Corte di cassazione - di recente
consolidatasi nel senso che, ai fini della individuazione della
violazione più grave da porre a base dell'aumento previsto dal primo
comma della disposizione oggetto di censura, debba aversi riguardo
alla pena edittale - "consente che, nell'ipotesi di concorso di reati
unificabili per continuazione, la pena stabilita per la violazione
più grave" (da identificare in quella per la quale è comminato il
massimo edittale più elevato) "possa essere inferiore al minimo
edittale previsto per taluna delle violazioni ritenute in concreto
meno gravi";
che il giudice a quo osserva che, nel caso di specie, ove
l'imputato fosse stato chiamato a rispondere del solo delitto di
abuso d'ufficio a norma dell'art. 323, secondo comma, del codice
penale, sarebbe stato assoggettato alla pena minima di due anni di
reclusione, mentre, concorrendo il delitto di falso in atto pubblico
(art. 479 del codice penale, in relazione all'art. 476, primo comma,
dello stesso codice), punito in astratto con pena più grave nel
massimo ma meno grave nel minimo, la pena minima irrogabile potrebbe
essere contenuta in un anno di reclusione; pena che, pur se
"aumentata di due mesi di reclusione per la continuazione",
risulterebbe inferiore alla prima; con la conseguenza, da ritenere
davvero paradossale, che la persona che ha commesso solo un delitto
per il quale la legge prevede un minimo edittale superiore e un
massimo edittale inferiore, in concreto sarebbe condannata -
nonostante la minor gravità della sua condotta - ad una pena
maggiore rispetto a quella irrogabile a chi ha commesso, assieme al
primo, altri reati unificati dal vincolo della continuazione, senza
che ad ovviare a tale inconveniente possa ritenersi correttamente
prospettabile la soluzione di aumentare la pena base di più di un
anno di reclusione, giacché in tal modo diverrebbe più grave il
reato "satellite", con conseguente violazione della disciplina
dettata dall'art. 81 del codice penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per
erroneità della premessa interpretativa alla base dell'ordinanza
impugnata;
che, ad avviso della Avvocatura, l'indirizzo giurisprudenziale
che escludeva la possibilità di applicare in continuazione una pena
inferiore a quella minima prevista per ogni singolo reato non sarebbe
contraddetta dal più recente orientamento che identifica,
all'opposto, nelle pene edittali astratte il parametro alla stregua
del quale identificare la violazione più grave, "esprimendo una
limitazione che risulta comunque consequenziale e connaturata alla
ratio della norma censurata, di contenimento dell'asprezza delle
regole sul cumulo materiale delle pene", fermo restando che il
giudice che individui la violazione più grave nel reato punito con
il più elevato massimo edittale non potrebbe comunque "infliggere
una pena inferiore a quella minima prevista per altro reato unificato
dal vincolo della continuazione col primo".
Considerato che effettivamente il presupposto interpretativo alla
base dell'ordinanza di rimessione risulta non sufficientemente
attento alle soluzioni ermeneutiche cui sono di recente approdate le
Sezioni unite della Corte di cassazione;
che, più in particolare, una prima decisione, nel risolvere il
contrasto giurisprudenziale circa l'individuazione della violazione
più grave, mutando un precedente indirizzo interpretativo risalente
ai primi anni ottanta - indirizzo, peraltro, non costantemente
seguito dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione -
ha ritenuto che l'unico concetto di violazione più grave ancorato a
criteri di certezza non possa che "riferirsi alle valutazioni
astratte compiute dal legislatore, sul presupposto, spesso
dimenticato, che la modifica del 1974 non ha inteso alterare i
presupposti del reato continuato, ma solo renderli applicabili
mediante procedimento estensivo ad ipotesi per le quali l'istituto
non risultasse operante" (Cass., Sez. un., 23 marzo 1992,
Cardarilli);
che, a parte la considerazione che il contrasto giurisprudenziale
da cui è scaturita l'ora ricordata pronuncia si riferiva alla
determinazione della nozione di violazione più grave in ipotesi di
reati relativamente ai quali fossero previste sanzioni diverse per
genere o per specie, dall'esame di tale sentenza mai è dato
riscontrare, pure generalizzando la valenza ermeneutica dei suoi
enunciati, la statuizione che in caso di reati in ordine ai quali
debba trovare applicazione una pena di identica specie, ove l'uno di
essi sia punito con pena più elevata nel massimo e l'altro con pena
più elevata nel minimo, la pena da irrogare in concreto possa essere
inferiore alla seconda previsione edittale; tanto più che il
richiamo al disposto degli artt. 32 e 47 del codice di procedura
penale del 1930, relativi alla competenza e alla connessione,
contenuto nella decisione da ultimo ricordata risulta effettuato solo
obiter, anche considerando le diverse esigenze teleologiche alla base
di tali regole, rispetto alle quali il tasso di astrattezza del
criterio cui occorre aver riferimento si collega a profili estrinseci
alla pena da irrogare, come sembra confermato dalla diversa
espressione "reato più grave" utilizzata ai fini della
individuazione del giudice competente per territorio in caso di reati
alcuni dei quali appartenenti alla cognizione territoriale di un
giudice ed altri alla medesima cognizione di altro giudice; una
regola peraltro ribadita dal nuovo codice di procedura penale in tema
di competenza per territorio determinata dalla connessione (art. 16,
comma 1; con in più la precisazione, contenuta nel comma 3, che "i
delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni", con ovvio
specifico riferimento alla imputazione; v., sul punto, anche l'art.
297 dello stesso codice);
che le ulteriori, più recenti, statuizioni delle Sezioni unite
si limitano ad un mero allineamento al decisum della sentenza sopra
richiamata, anche in ipotesi di continuazione fra delitti, quello
posto a base del calcolo contrassegnato dalla previsione del minimo
ed il massimo della sanzione edittale più elevati; il tutto senza
che mai venga postulato che, in caso di continuazione fra reati,
possa essere irrogata una pena base inferiore a quella corrispondente
al minimo edittale previsto per uno dei reati unificati
dall'identità del disegno criminoso;
che, del resto, una simile preclusione (pure se inespressa)
risulta conforme anche alla più risalente giurisprudenza della Corte
di cassazione: pur essendosi, infatti, costantemente statuito che, al
fine della individuazione della violazione più grave, si deve tener
conto, in caso di concorso di pene dello stesso genere e specie,
della pena edittale massima e, a parità di massimo, del maggior
minimo, si è derogato a tale regola nelle ipotesi in cui il minimo
della pena edittale contemplata per un reato sia superiore al minimo
della pena edittale contemplata per un altro reato in continuazione,
così da individuare quale pena base quella comminata per il reato
relativamente al quale sia prevista la pena più elevata nel minimo,
coincidente con la violazione più grave, pure se altro reato sia
punito con una sanzione più elevata nel massimo; e "ciò allo scopo
di evitare, in ogni caso, di irrogare una pena base inferiore a
quella minima prevista dalla legge per alcuni dei reati concorrenti
formalmente o riuniti nella continuazione";
che, inoltre, parte della più recente giurisprudenza o si è
discostata dall'indirizzo seguito dalle statuizioni delle Sezioni
unite sopra ricordate, ritornando al criterio che identifica nella
violazione più grave quella che, in concreto, presenti maggiore
gravità e sia, quindi, passibile della pena più grave o ha
ribadito, sempre nel solco del canone della gravità in concreto, il
principio in base al quale se il giudice ritenga concretamente più
grave una violazione punita meno severamente di altra concorrente, la
sua valutazione non potrà mai valicare i limiti di applicazione
dell'istituto della continuazione, diretto a mitigare il rigore del
cumulo materiale delle pene, sino a far conseguire al reo una pena
inferiore a quella minima prevista per un singolo reato;
che, pure se seguendo una linea interpretativa che, nonostante le
affermazioni di massima, appare di dubbia conformità ai principi
dettati dalle Sezioni unite, si è, dopo aver ribadito il criterio
dell'astratta pena edittale come regola da applicare in caso di
continuazione fra reati, altresì precisato che la pena base non può
mai essere calcolata, almeno nelle ipotesi in cui il giudice ritenga
di irrogare il minimo della pena (donde la deviazione dal postulato
della gravità in astratto), adottando il criterio del massimo
edittale quando per uno dei reati in continuazione sia comminata la
pena più elevata nel minimo anche se non nel massimo (Cass., Sez. V,
20 novembre 1995, Costa);
che, in conclusione, non solo non si trova mai contenuta in
decisioni della Corte di cassazione l'affermazione di un principio
dal quale si debba dedurre che in caso di continuazione sia possibile
irrogare una pena inferiore alla pena base corrispondente al minimo
previsto dalla legge per uno dei reati unificati, ma si trovano anzi
esplicite affermazioni della totale incongruenza di un tale risultato
rispetto all'istituto della continuazione e alla funzione ad esso
assegnata dalla legge;
che, pertanto, la questione, così come proposta, deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81 del codice penale sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Trapani
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1997.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1997:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte