Ordinanza n. 11/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 388Codice penale
- art. 334Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18
dicembre 1997 dal pretore di Pavia, iscritta al n. 133 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, con sentenza del 26 settembre 1995, il pretore di
Pavia dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela nei
confronti di persona imputata del reato di cui all'art. 388 del
codice penale - per avere, quale proprietaria e custode dei beni
pignorati, sottratto i beni stessi all'esecuzione promossa nei suoi
confronti dalla locale Intendenza di finanza per il recupero di spese
giustizia - così modificata l'imputazione originariamente contestata
con la quale era stato addebitato il reato previsto e punito
dall'art. 334 dello stesso codice;
che, a seguito di ricorso per saltum del Procuratore generale, la
Corte di cassazione, con sentenza del 22 febbraio 1996, n. 337,
annullava la decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio allo
stesso Pretore, affermando il principio di diritto secondo cui la
sottrazione delle cose sottoposte a pignoramento nell'ambito della
procedura per il recupero delle spese di giustizia integra l'ipotesi
di reato contemplata dall'art. 334 del codice penale, procedibile di
ufficio;
che, con ordinanza del 18 dicembre 1997, il pretore di Pavia,
preso atto che sul punto concernente la qualificazione del fatto
nella specie contestato la Corte Suprema si è successivamente
assestata nella linea interpretativa che ravvisa l'ipotesi prevista
dall'art. 388 del codice penale, reato perseguibile, dunque, a
querela di parte, e che, nonostante ciò, il giudice a quo è tenuto
a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ha,
con ordinanza del 18 dicembre 1997, sollevato, in riferimento agli
artt. 24, secondo comma, e 97 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., il quale
"prescrive l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla
sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni
questione di diritto con essa decisa";
che, secondo il giudice a quo il diritto di difesa dell'imputato
sarebbe vulnerato per non consentirsi al giudice di rinvio di
discostarsi dal principio di diritto enunciato dalla Corte di
cassazione allorquando si verifichino condizioni che facciano
ritenere errato e superato tale principio; sarebbero anche violati i
principi di imparzialità della pubblica amministrazione della
giustizia nonché del buon andamento e dell'"economicità
processuale", per costringersi l'imputato ad affrontare il giudizio
di appello perché "gli venga riconosciuto il proprio diritto ad
essere assolto"; con, in più, ulteriori conseguenze quanto alla
violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
togliendosi la possibilità di far valere davanti allo stesso giudice
a quo la nuova e corretta interpretazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata.
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, è consentito al giudice di rinvio sollevare dubbi di
legittimità costituzionale coinvolgenti l'interpretazione della
norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla
Corte di cassazione, dovendo la norma stessa ricevere ancora
applicazione nel giudizio rescissorio, cosicché il giudice di tale
fase, essendo vincolato al detto principio di diritto, non ha
soluzione diversa, per contestare la regula iuris additata dal
giudice della Corte Suprema, da quella di sollevare questione di
legittimità costituzionale della norma che sarebbe tenuto ad
applicare, proprio perché così interpretata; e ciò sia ove tale
principio costituisca la conseguenza di una linea ermeneutica del
tutto isolata sia, a maggior ragione, ove il detto principio
rappresenti l'adeguamento all'indirizzo interpretativo (come nel caso
di specie) se non consolidato almeno prevalente;
che, dunque, la questione così come proposta investe non il
precetto di cui il giudice a quo è tenuto a fare applicazione in
sede di rinvio, ma la norma che impone al giudice di rinvio di
conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di
cassazione;
che il profilo concernente la dedotta violazione dell'art. 97
della Costituzione è assolutamente non pertinente perché - a parte
il rilievo che, essendo stato esperito nel procedimento a quo ricorso
diretto per cassazione, la cognizione del giudizio di rinvio era da
attribuire, a norma dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura
penale, al giudice competente per l'appello - il principio del buon
andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, alla cui
realizzazione l'ora ricordata norma costituzionale vincola la
disciplina dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli
organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente
alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il
loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del
tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale,
nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che
costituiscono espressione di tale esercizio (cfr., ex plurimis
sentenze n. 376 del 1993 e n. 313 del 1995);
che non correttamente evocato appare anche l'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, non potendo il diritto di difesa
estendersi fino a ricomprendere l'interpretazione più favorevole per
la parte interessata, un'interpretazione razionalmente destinata a
soccombere di fronte all'esigenza, pur essa costituzionalmente
presidiata, che il giudice di merito venga assoggettato "alle
valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti e
al rispetto degli effetti che ne desume" (v. sentenza n. 50 del
1970); il che appunto si verifica alla stregua della norma ora
impugnata, con la quale il legislatore ha perseguito l'"esigenza
logica prima che giuridica" che le linee del procedimento siano
tracciate "in modo che esso abbia a progredire verso la soluzione
finale attraverso la concatenazione di atti aventi valore definitivo,
così da impedire la perpetuazione dei giudizi", utilizzando un
modello, quello del giudizio rescindente e del giudizio rescissorio,
da cui scaturisce che il secondo debba essere fondato sui risultati
del primo, fermo restando il potere del giudice del rinvio di
sindacare in sede di legittimità costituzionale il principio di
diritto enunciato all'esito del giudizio rescindente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 627, comma 3, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 97
della Costituzione, dal pretore di Pavia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte