Ordinanza n. 11/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/01/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 147
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
28 giugno 2000 dal tribunale di Catanzaro nel procedimento civile
vertente tra la Banca Popolare di Crotone e Varano Giuseppe & C.
s.n.c., iscritta al numero 650 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il tribunale di Catanzaro, nel corso di un giudizio
per la dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo
e dei suoi soci illimitatamente responsabili, con ordinanza emessa il
28 giugno 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 10
e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
che il giudice rimettente evidenzia che la società
resistente nel giudizio a quo, pur essendo stata posta in
liquidazione e cancellata da oltre un anno dal registro delle
imprese, dovrebbe considerarsi, secondo una consolidata
giurisprudenza di legittimità, ancora in vita a causa della mancata
estinzione di tutti i debiti precedenti l'apertura della
liquidazione;
che, conseguentemente, mentre resterebbe precluso il decorso
del termine annuale previsto dall'art. 10 della legge fallimentare,
dovrebbe essere dichiarato, ricorrendone nella specie tutti i
presupposti, il fallimento sia della società che del socio unico non
receduto;
che, oltre alla menomazione del diritto di difesa, si
verificherebbe, in tal modo, una palese disparità di trattamento tra
l'imprenditore individuale, assoggettato al fallimento solamente
entro il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, e
l'impresa sociale, sostanzialmente esposta al fallimento senza alcun
termine, nonché tra il socio illimitatamente responsabile receduto,
cui il predetto termine si applicherebbe in virtù della pronuncia
interpretativa di questa Corte n. 66 del 1999, ed il socio di
società cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese, a
sua volta esposto al fallimento senza limiti temporali.
Considerato che l'art. 10 della legge fallimentare è già stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 319 del
2000, "nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla
cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la
dichiarazione di fallimento della società decorra dalla
cancellazione della società stessa dal registro delle imprese";
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte