Ordinanza n. 110/1969
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 317legge 2248/1865
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo
comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, contenente il
"testo delle leggi sui lavori pubblici", promosso con ordinanza emessa
il 24 ottobre 1968 dal pretore di Barletta nel procedimento penale a
carico di Sivo Biagio, iscritta al n. 21 del Registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo
1969.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
Ritenuto che l'ordinanza di rimessione propone una questione di
legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per violazione del principio di
riserva di legge in materia penale;
che la parte privata non si è costituita innanzi a questa Corte
né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
che il giudizio a quo ha ad oggetto contravvenzioni previste dal
regolamento di polizia ferroviaria emanato con regio decreto 31 ottobre
1873, n. 1687;
che la rilevanza della proposta questione di legittimità
costituzionale poggia sul presupposto che l'eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale della disposizione legislativa impugnata
comporterebbe la illegittimità e, quindi, la disapplicazione delle
disposizioni del regolamento innanzi citato, in forza delle quali
vennero elevate le imputazioni;
Considerato che con sentenza n. 73 del 1968 questa Corte, decidendo
un'analoga questione di legittimità costituzionale concernente il
citato art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e
sollevata nel corso di giudizi penali nei quali si doveva fare
applicazione di disposizioni contenute nel predetto regolamento, ne
ritenne la inammissibilità per difetto assoluto di rilevanza; che
identica questione, sollevata da altri giudici, venne successivamente
dichiarata manifestamente inammissibile;
che nel caso in esame valgono le stesse ragioni enunciate nella
predetta sentenza e non sussistono né risultano proposti motivi che
possano indurre ad una diversa decisione;
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
l'art. 9, Comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato E, contenente il "testo delle leggi sui lavori
pubblici", sollevata dall'ordinanza del pretore di Barletta in
riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1969:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte