Ordinanza n. 110/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/08/1979 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 31legge 968/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32,
comma primo, secondo, quarto, quinto, prima parte, e sesto, del r.d. 5
giugno 1939, n. 1016, così come modificato dall'art. 10 della legge 2
agosto 1967, n. 799 (testo unico delle norme per la protezione della
selvaggina e per l'esercizio della caccia), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 maggio 1978 dal Pretore di Piazza
Armerina nel procedimento penale a carico di Reale Armando ed altro,
iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 13 dicembre 1978;
2) ordinanze emesse il 24 maggio ed il 1 giugno 1978 dal Pretore di
Pontedera nei procedimenti penali a carico di Bracci Roberto e
Consoloni Romano, iscritte ai nn. 468 e 469 del registro ordinanze
1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3
gennaio 1979;
3) ordinanza emessa il 19 maggio 1978 dal Pretore di Portomaggiore
nel procedimento penale a carico di Martini Pietro ed altri, iscritta
al n. 483 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1979;
4) ordinanza emessa il 22 settembre 1978 dal Pretore di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Albergotti Giancarlo, iscritta al
n. 594 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38 del 7 febbraio 1979.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, sono state
sollevate - in riferimento all'art. 3 Cost. - questioni di legittimità
costituzionale del primo, del secondo, del quarto, del quinto e del
sesto comma dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico
delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della
caccia), così come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967,
n. 799.
Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, data la
stretta affinità delle questioni stesse;
che i giudici a quibus, nel valutare la rilevanza delle proposte
questioni di legittimità costituzionale, non hanno tenuto alcun conto
della nuova disciplina delle sanzioni per la violazione delle leggi
sulla caccia, dettata dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n.
968, sebbene questo atto sia entrato in vigore precedentemente
all'emissione di tutte le ordinanze predette.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32, primo, secondo, quarto,
quinto e sesto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (così come
modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevate
in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Piazza Armerina, di
Pontedera, di Portomaggiore e di La Spezia, con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte