Ordinanza n. 110/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/04/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp.
att. del cod. proc. civ., promosso con l'ordinanza emessa il 20 ottobre
1982 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Marigliano Amalia ed altri contro INPS, iscritta al n. 952 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 149 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un processo vertente tra Marigliano
Amalia ed altri e l'INPS., ed avente ad oggetto il riconoscimento del
diritto alla pensione di invalidità, il Pretore di Roma con ordinanza
del 20 ottobre 1982 (in G. U. n. 149 del 1 giugno 1983; reg. ord. n.
952 del 1982) sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., concernente le spese,
competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, in
riferimento all'art. 3 Cost.;
che il Pretore osserva, quanto alla rilevanza della questione, che
le consulenze tecniche acquisite agli atti escludono le denunciate
invalidità, onde è " ragionevolmente probabile" che le domande dei
lavoratori - assicurati siano respinte, anche se non appaiono
manifestamente infondate e temerarie;
che, quanto al merito, il giudice rimettente nota che, secondo la
costante interpretazione della Corte di cassazione, l'art. 152 cit. -
disponendo che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per
ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di
spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e
previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e
temeraria - deve applicarsi anche alle spese relative alla consulenza
tecnica;
che questa interpretazione sembra al pretore porsi in contrasto con
l'art. 3 Cost., sia perché essa sottopone a identico trattamento
situazioni diverse, non essendo assimilabili le spese di consulenza
tecnica a quelle sostenute dall'Istituto per contraddire alla domanda,
sia perché menoma la par condicio processuale;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiede
che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione,
la questione è Stata sollevata in relazione ad una norma (concernente
il pagamento di spese di lite) di applicazione non certa ma soltanto
futura ed eventuale;
che pertanto non sussiste il necessario vincolo di pregiudizialità
della questione di legittimità costituzionale in via incidentale, di
cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (v.. in senso conforme.
ord. n. 372 del 1983).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Roma con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte