Ordinanza n. 110/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 1643/1962
usata come parametro
citata
- art. 2112Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge
6 dicembre 1962, n. 1643 ("Istituzione dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti
le industrie elettriche"), promosso con ordinanze emessa il 7 aprile
1981 dal Pretore di S. Angelo a Fasanella, iscritta al n. 544 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 311 dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione dell'E.N.E.L.;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Sant'Angelo a Fasanella, con ordinanza
emessa il 7 aprile 1981 nel procedimento civile vertente tra Stio
Cosimo ed altro e l'E.N.E.L., ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ("Istituzione
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso
delle imprese esercenti le industrie elettriche"), nella parte in cui
(comma terzo) prevede il trasferimento all'E.N.E.L. del personale
delle imprese elettriche nazionalizzate in servizio alla data del 1°
gennaio 1962, sotto il profilo della ingiustificata discriminazione,
concretantesi nel mancato diritto al mantenimento in servizio, nei
confronti del personale assunto posteriormente a tale data da imprese
elettriche la cui nazionalizzazione è avvenuta a grande distanza di
tempo dalla data di riferimento, per essersi solo allora verificate
le condizioni per la nazionalizzazione;
che, si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte
l'E.N.E.L., chiedendo che venga dichiarata la non fondatezza della
questione;
Considerato che questa Corte, con la sentenza 21 dicembre 1976, n.
261, dichiarò non fondata la questione di legittimità
costituzionale del quarto comma dello stesso art. 13, della legge n.
1643 del 1962, che limitava il trasferimento all'E.N.E.L. dei
dipendenti delle imprese elettriche nazionalizzate con riferimento
alla data del 1° gennaio 1962 e solo per il personale addetto
all'esercizio di attività elettriche, ritenendo così, in tale
occasione, non ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dal
trasferimento di alcune categorie di detto personale perché
rispondente alle esigenze di gestione del nuovo Ente;
che, in tale pronuncia, fu posto in evidenza che la ratio
primaria dell'art. 13 della legge istitutiva dell'Ente debba essere
"individuata nella esigenza di assicurare all'E.N.E.L. la
disponibilità di personale adeguato, secondo un principio di
economicità di gestione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e
di quello dell'impresa";
che, tenuto conto della ratio così evidenziata e del
contemperamento fra il diritto del lavoratore e di quello
dell'impresa pubblica, e fatta salva in ogni caso, ove ne ricorrano i
presupposti, l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., non appare,
relativamente al regime speciale, ingiustificatamente
discriminatorio, il suddetto limite temporale - previsto dal terzo
comma dello stesso art. 13, ora denunciato - del 1° gennaio 1962,
anteriore alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, istitutiva dell'E.N.E.L., essendo la previsione del limite
stesso diretta a determinare con certezza gli organici da trasferire
all'Ente pubblico secondo un principio di economicità della
gestione;
che, pertanto, la questione, sollevata in riferimento all'art. 3
Cost., è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643
("Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e
trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie
elettriche"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore
di Sant'Angelo a Fasanella (Reg. ord. n. 544 del 1981).
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte