Ordinanza n. 110/1989
Altra decisione · depositata il 16/03/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 4legge 22/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 12 dicembre 1987 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite penali,
nel procedimento penale a carico di Vierin René Benjamin, iscritta
al n. 167 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di cassazione, Sezioni unite penali, ha, con
ordinanza del 12 dicembre 1987, sollevato, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 498, ultimo
comma, del codice di procedura penale, "in quanto il legislatore, nel
prefissare giustamente un limite massimo temporale al di là del
quale deve essere fornita la prova del legittimo impedimento
dell'imputato a comparire all'udienza, nessuna deroga od eccezione ha
stabilito per il caso in cui la mancata osservanza di tale termine,
lungi dall'essere causato da incuria o colpa dell'imputato, trovi la
sua giustificazione in un caso fortuito o di forza maggiore o,
comunque, in una accertata impossibilità non dipendente da sua
colpa";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrata in vigore la legge 13 gennaio 1989, n. 22 (Nuova
disciplina della contumacia), il cui art. 4, nel sostituire l'art.
498 del codice di procedura penale, dispone, all'ultimo comma, che
"La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della
discussione finale è priva di effetti sul giudizio contumaciale";
che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte