Ordinanza n. 110/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 498Codice di procedura penale
- art. 4legge 22/1989
usata come parametro
citata
- art. 498legge 22/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo
comma, del codice di procedura penale del 1930, sostituito dall'art.
4, ultimo comma, della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina
della contumacia), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1989
dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, nel procedimento
penale a carico di Vierin René Benjamin, iscritta al n. 459 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 giugno 1989, nel corso
del procedimento penale a carico di Vierin René Benjamin, la Corte
di cassazione, sezioni unite penali, ha sollevato, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura
penale del 1930, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 23
gennaio 1989, n. 22, a norma del quale "La prova del legittimo
impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale è priva
di effetti nel giudizio contumaciale";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, nel corso dello stesso procedimento penale,
analoga censura era stata proposta nei confronti del testo originario
dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930,
il quale stabiliva che "La prova dell'impedimento legittimo,
pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, non invalida il
giudizio contumaciale";
e che con ordinanza n. 110 del 1989 questa Corte aveva disposto
la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della
rilevanza, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 23
gennaio 1989, n. 22;
che la Corte di cassazione ha riproposto la questione nei
confronti dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale
del 1930, quale sostituito dall'art. 4, ultimo comma, della legge 23
gennaio 1989, n. 22, ritenendo che anche la disposizione novellata -
non diversamente dalla precedente - contrasti con l'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, poiché la "non incidenza sulla validità
del giudizio contumaciale della prova dell'impedimento dell'imputato
a comparire se pervenuta oltre un preciso termine... pur in presenza
di un caso fortuito o di forza maggiore" fa sì che "il diritto
dell'imputato a essere presente nel giudizio di merito sia
ingiustificatamente limitato e che con esso siano lesi la pienezza
del contraddittorio e il diritto di difesa";
che la legge 23 gennaio 1989, n. 22, se, per un verso, nel
sostituire l'art. 498, ha anticipato all'inizio della discussione
finale l'ultimo momento utile entro cui far valere la prova
dell'impedimento a comparire, per un altro verso, nell'aggiungere un
nuovo secondo comma all'art. 520, ha previsto che il giudice
dell'appello "dispone la rinnovazione del dibattimento quando
l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che
l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non poté
fornire prova tempestiva al giudice di primo grado";
che, non avendo il legislatore predisposto nulla di simile
rispetto all'impedimento a comparire nel giudizio di appello, il
giudice a quo mira ad ottenere da questa Corte una pronuncia che
ponga rimedio alla persistente "non incidenza sulla validità del
giudizio contumaciale" dell'ipotesi in cui la prova del legittimo
impedimento a partecipare al giudizio d'appello - "pur in presenza di
un caso fortuito o di forza maggiore, non conosciuto e non
conoscibile (sia pure in termini di probabilità dell'accadimento) da
parte del giudice, e di accertata mancanza di responsabilità
dell'imputato nella presentazione intempestiva della prova di esso" -
venga fornita dal contumace oltre il termine previsto dall'art. 498,
ultimo comma, del codice di procedura penale;
che, considerata la peculiarità del giudizio di cassazione,
l'obiettivo perseguito richiederebbe una complessa ed articolata
revisione della normativa in termini variamente ipotizzabili, non
ultimo quello adottato dall'art. 489 del nuovo codice di procedura
penale;
e che, quindi, in mancanza di una soluzione costituzionalmente
obbligata, scelte del genere esulano dai poteri di questa Corte,
restando riservate alla discrezionalità del legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del codice
di procedura penale del 1930, nel testo sostituito dall'art. 4 della
legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia),
sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, della Corte di cassazione, sezioni unite penali, con
ordinanza del 31 giugno 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte