Ordinanza n. 111/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 772/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa l'11
luglio 1978 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul
ricorso proposto da Garbaccio Bogin Sergio contro il Ministero della
Difesa, iscritta al n. 1237 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71-bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte,
con ordinanza dell'11 luglio 1978, ha denunciato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 3, secondo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza), "nella parte in cui non
prevede che il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda
entro cui il Ministro per la difesa deve decidere sulla domanda di
riconoscimento dell'obiezione di coscienza sia perentorio";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
Considerato che la questione è stata dichiarata non fondata con
sentenza n. 164 del 1985 nei sensi di cui alla relativa motivazione e
che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre
1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza
dell'11 luglio 1978.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte