Ordinanza n. 111/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 1184/1977
- art. 3legge 70/1975
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 2legge 70/1975
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 1184 ("Soppressione, ai sensi
dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dei Centri avicoli di
Roma, di Corticella e di Portici"), promosso con ordinanza emessa il
12 giugno 1981 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 158 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 227 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 12
giugno 1981 nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Provini
Italia e Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni, ha sollevato,
in riferimento all'art. 76 Costituzione e in relazione agli artt. 2,
comma terzo, e 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente"), la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 1184
("Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n.
70, dei Centri avicoli di Roma, di Corticella e di Portici") che, per
la liquidazione dei soppressi enti pubblici "Centri avicoli",
richiama le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, per gli enti di diritto pubblico i cui scopi sono
cessati o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini
statutari;
che tale questione è stata sollevata sotto il profilo che,
mentre con le norme di delega (art. 2, comma terzo, e 3 della legge
n. 70 del 1975) si sarebbe soltanto indicato, nell'ufficio
liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge n. 1404
del 1956, l'organo preposto alla liquidazione degli enti "non
ritenuti necessari", il provvedimento delegato avrebbe invece
assoggettato anche la liquidazione alla speciale procedura prevista
dalla legge stessa;
che davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata;
Considerato che l'art. 2, comma terzo, della legge 20 marzo 1975,
n. 70, con il prevedere che alla liquidazione degli enti, di cui al
successivo art. 3 (enti pubblici dichiarati "non necessari"
dall'apposito Comitato d'indagine costituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri), dovesse provvedere l'Ufficio liquidazioni
del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
ha inteso estendere le attribuzioni dell'Ufficio stesso anche a tali
categorie di enti, con la conseguenza, insita nella stessa previsione
della delega, dell'assoggettamento della attività di liquidazione
alla disciplina propria dell'organo designato che, salvo diversa
previsione, è istituzionalmente tenuto ad osservarla;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata, perché la norma delegata, di cui si asserisce
l'illegittimità per eccesso di delega, è invece ricognitiva delle
modalità di esecuzione delle attribuzioni proprie dell'Ufficio,
secondo una previsione implicitamente riconducibile alla legge di
delega;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del D.P.R. 4 luglio 1977,
n. 1184 ("Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo
1975, n. 70, dei Centri avicoli di Roma, di Corticella-Bologna e di
Portici-Napoli"), sollevata, in riferimento all'art. 76 Costituzione
ed in relazione agli artt. 2, comma terzo, e 3 della legge 20 marzo
1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e
del rapporto di lavoro del personale dipendente") dal Tribunale di
Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte