Ordinanza n. 111/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'artt. 23, quinto e
dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988
dal Pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Cosmi
Adelmo e la Prefettura di Pescara, iscritta al n. 243 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Pescara, con ordinanza 26 febbraio
1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'artt. 23, quinto e
dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte
in cui obbligando l'opponente a presentarsi all'udienza per la
ulteriore trattazione del giudizio non consente al pretore di non
convalidare l'ordinanza-ingiunzione quando la responsabilità
dell'interessato può escludersi dall'esame della documentazione
allegata al ricorso";
Considerato che la questione è stata proposta, prima di tutto, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita disparità di
trattamento fra "chi compare all'udienza e chi invece omette di
presentarsi", e, in secondo luogo, per violazione del diritto di
difesa, dovendo l'opponente comparire in giudizio anche quando la sua
responsabilità "può essere esclusa dagli stessi elementi di prova
offerti in sede di deposito del ricorso";
che la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione non
può dirsi sussistente in quanto la conseguenza sfavorevole prevista
a carico dell'opponente che non si presenti dipende proprio dalla
mancata osservanza di un onere processuale, assolto, invece, da chi
compare all'udienza;
che, salva sempre la possibilità di addurre l'esistenza di un
legittimo impedimento a comparire, l'onere di presentarsi all'udienza
anche quando la documentazione allegata al ricorso appaia tale da
escludere la responsabilità dell'opponente non contrasta con l'art.
24 della Costituzione, non risultando né menomato il diritto alla
tutela giurisdizionale dal fatto di richiedere la partecipazione
diretta dell'interessato, preordinata, anzi, a rafforzarne la difesa,
né eccessivamente aggravato l'esercizio dello stesso diritto, vista
pure la possibilità di presentarsi all'udienza tramite un
procuratore, il tutto, peraltro, giustificato sia dall'esigenza di
confermare "l'interesse a continuare l'opposizione o a proseguire nel
relativo giudizio" (v. le sentenze di questa Corte n. 46 del 1957 e
n. 89 del 1972), sia dal rilievo che, nelle ipotesi normalmente
ricorrenti, all'esclusione della responsabilità dell'opponente
attraverso il semplice esame della documentazione da lui prodotta
(nella specie, un atto di notorietà) non è possibile pervenire
senza accertamenti o, per lo meno, verifiche ulteriori;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata sotto entrambi i profili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, quinto e dodicesimo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di
Pescara con ordinanza del 20 febbraio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte