Ordinanza n. 111/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 63 delle
Disposizioni d'attuazione del codice civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal Giudice conciliatore di
Massa nel procedimento civile vertente tra Umberto Guidugli e
Condominio di Viale Stazione, 136 - Massa, iscritta al n. 579 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal Giudice conciliatore di
Massa nel procedimento civile vertente tra Maria Iori Guidugli e
Condominio di Viale Stazione, 136 - Massa, iscritta al n. 580 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione a decreti
ingiuntivi emessi nei confronti di condomini per il pagamento di
quote di oneri condominiali, il Giudice conciliatore di Massa, con
due identiche ordinanze emesse il 2 luglio 1991, dopo aver sospeso
l'esecuzione provvisoria degli opposti decreti, ha sollevato, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 63 delle Disposizioni d'attuazione del
codice civile;
che a parere del giudice a quo la norma, col prevedere che il
decreto ingiuntivo - emesso, per il pagamento degli oneri
condominiali, in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea - sia immediatamente esecutivo nonostante opposizione,
conferirebbe al verbale dell'assemblea del condominio un'efficacia
probatoria privilegiata, onde la specialità della tutela non sarebbe
giustificabile rispetto ad altre situazioni creditorie e,
correlativamente - sempre secondo il giudice rimettente - i condomini
inadempienti si vedrebbero riservato un trattamento sfavorevole
rispetto ad altre categorie di debitori;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione e
nel merito richiamando l'ordinanza di questa Corte n. 40 del 1988,
che ha deciso analoga questione in termini di manifesta infondatezza;
Considerato che i due giudizi possono essere decisi congiuntamente
per l'identità del tema;
che il giudice a quo, sospesa la provvisoria esecuzione degli
opposti decreti, ha dubitato della legittimità costituzionale della
norma che tale esecutività attribuisce ai provvedimenti in
argomento;
che peraltro questa Corte ha già esaminato la medesima
questione, con riguardo anche ad altri parametri costituzionali,
concludendo nel senso della manifesta infondatezza in quanto "la
previsione di un mezzo di riscossione coattivo rapido ed incisivo per
le spese comuni dei condominii rappresenta una risposta razionale
rispetto alle peculiari esigenze dell'amministrazione condominiale,
nella quale è necessario che l'amministratore possa tempestivamente
disporre dei fondi destinati alle spese comuni (ripartite con
delibera dell'assemblea condominale)" (ordinanza n. 40 del 1988);
che, quindi, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 delle
Disposizioni d'attuazione del codice civile, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice conciliatore
di Massa con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte