Ordinanza n. 111/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 157Codice di procedura penale
- art. 10legge 890/1982
- art. 8legge 890/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
26 ottobre 1998 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico
di Mauro Carinci, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza emessa il
26 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157,
comma 8, del codice di procedura penale (Prima notificazione
all'imputato non detenuto), nella parte in cui, secondo
l'interpretazione che ne dà lo stesso rimettente, imporrebbe - in
caso di mancato recapito della raccomandata spedita dall'ufficiale
giudiziario per temporanea assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneità o assenza delle persone abilitate alla ricezione - la
restituzione del piego al mittente trascorsi dieci giorni dalla data
del deposito della raccomandata stessa presso l'ufficio postale;
che, ad avviso del rimettente, in caso di mancata consegna
della raccomandata prevista dall'ultimo comma dell'art. 157 cod.
proc. pen., deve infatti trovare applicazione la disciplina propria
delle notificazioni a mezzo posta, in virtù di quanto previsto
dall'art. 10 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), secondo cui le disposizioni
relative alle notificazioni a mezzo posta si applicano, in quanto
compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata
effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione
di atti giudiziari;
che il terzo comma dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 -
dichiarato in parte qua illegittimo, con sentenza n. 346 del 1998,
per contrasto con l'art. 24 della Costituzione - prevede che il piego
sia restituito al mittente subito dopo il decorso del termine di
giacenza;
che la suddetta sentenza di illegittimità costituzionale si
riferirebbe peraltro, secondo il rimettente, alle sole notificazioni
a mezzo posta e non potrebbe pertanto assumere rilievo riguardo alla
notificazione eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario;
che la diversità di disciplina che ne risulterebbe tra
notificazioni a mezzo posta e notificazioni eseguite dall'ufficiale
giudiziario, ma perfezionate mediante invio di comunicazione a mezzo
lettera raccomandata, risulterebbe lesiva del principio di
eguaglianza nonché del diritto di difesa del destinatario della
notificazione effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc.
pen;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in
giudizio per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha
concluso per la declaratoria di infondatezza della questione.
Considerato che il rimettente dubita della legittimità
costituzionale della disciplina denunciata nella parte in cui questa
disporrebbe, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del
destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone
abilitate alla ricezione, la restituzione al mittente del piego
contenente la comunicazione prevista dall'art. 157, comma 8, cod.
proc. pen., dopo il decorso del termine di giacenza previsto
dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890;
che il rimettente medesimo muove dunque dalla premessa - la
cui fondatezza non compete a questa Corte sindacare, essendo
sufficiente rilevarne la non manifesta implausibilità - che la
disciplina dettata in materia di notificazioni a mezzo posta
dall'art. 8, commi terzo e quarto, della legge n. 890 del 1982, per
il caso di mancato recapito del piego, si applichi per intero,
essendo interamente compatibile, anche alla comunicazione a mezzo
raccomandata prevista dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., in
virtù della previsione contenuta nell'art. 10 della stessa legge;
che alla stregua di tale premessa interpretativa il dubbio di
legittimità costituzionale non può che ritenersi manifestamente
infondato, in quanto il rimettente - in base alla ritenuta
compatibilità - può evidentemente fare diretta applicazione della
disciplina di cui all'art. 8, terzo comma, della legge n. 890 del
1982, quale essa risulta dalla già intervenuta pronuncia di
illegittimità costituzionale, in tal modo escludendo la prospettata
disparità di trattamento tra il destinatario di notificazione a
mezzo posta ed il destinatario di notificazione ex art. 157, comma 8,
cod. proc. pen.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8, del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte