Ordinanza n. 112/1966
Altra decisione · depositata il 19/11/1966 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 136legge 1682/1962
- art. 5legge 1682/1962
- art. 39legge 1682/1962
- art. 87legge 1682/1962
- art. 89legge 1682/1962
- art. 90legge 1682/1962
- art. 143Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett.
b, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvate con
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 9
novembre 1965 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette e
indirette di Polistena sul ricorso di Macrì Francesco, Ettore, Marino
e Armando contro l'Ufficio distrettuale delle imposte di Polistena,
iscritta al n. 227 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966.
Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione
del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad avviso di
accertamento dei redditi ai fini dell'imposta complementare davanti
alla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di
Polistena, gli opponenti signori Francesco, Marino, Armando ed Ettore
Macrì hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 136, lett. b, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette
approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art.
76 della Costituzione;
che la Commissione ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione ed ha sollevato d'ufficio l'altra della
legittimità costituzionale della medesima norma in riferimento
all'art. 53 della Costituzione;
che, in conseguenza, ha sospeso il giudizio e, con ordinanza 9
novembre 1965, ha trasmesso gli atti a questa Corte;
che nel presente giudizio le parti non si sono costituite né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che l'art. 136, lett. b, impugnato è stato sostituito
dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, contenente
"Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del
T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvate con D. P. R. 29
gennaio 1958, n. 645";
che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi menzione di questa
legge e degli eventuali riflessi che la sua entrata in vigore può
avere ai fini della decisione del giudizio principale e, quindi, della
rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che siano restituiti gli atti alla Commissione distrettuale
delle imposte dirette e indirette di Polistena.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1966:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte