Ordinanza n. 112/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/08/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a,
del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (proroga dei contratti agrari di
affitto), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1977 dal tribunale
di Vicenza, nel procedimento civile vertente tra Dal Pero Antonio e
Fioravanzo Giovanni Battista, iscritta al n. 318 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del
7 settembre 1977.
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che il tribunale di Vicenza con ordinanza del 5 maggio
1977, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, in
riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione;
Ritenuto che la disposizione, riguardante la proroga dei contratti
agrari di affitto, viene impugnata nella parte in cui non prevede che,
nel caso di cessazione della durata del contratto richiesta dai
proprietari, aventi qualifica di coltivatori diretti, che intendano
coltivare direttamente i fondi, i conduttori abbiano diritto ad
indennizzo;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 30 del 1977, ha
dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, lett. a, d.l.C.P.S. n. 273 del 1947,
sollevata, in uguali termini, con riferimento agli artt. 3 e 44
Costituzione, e con ordinanza n. 131 del 1977 ne ha dichiarato la
manifesta infondatezza;
che non risultano addotti nuovi motivi per adottare diversa
esclusione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, lett. a, d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273,
già dichiarata non fondata con sentenza n. 30 del 1977, sollevata, con
la suindicata ordinanza del tribunale di Vicenza, in riferimento agli
artt. 3 e 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte