Ordinanza n. 112/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1981 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma
secondo, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza
emessa il 2 marzo 1977 dal Tribunale militare territoriale di La
Spazia, nel procedimento penale a carico di D'Angelo Carmine, iscritta
al n. 256 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 190 del 1977.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con ordinanza del 2 marzo 1977, il Tribunale
territoriale di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p. (il quale dispone che i reati
per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non
superiore nel massimo a sei mesi e quelli previsti dal n. 2 dell'art.
171 dello stesso Codice sono puniti a richiesta del comandante del
Corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole);
che, secondo il giudice a quo, la norma contrasterebbe con gli
indicati precetti costituzionali perché attribuirebbe al comandante
poteri latamente discrezionali svincolati da qualsiasi controllo,
consentendo possibili ingiustificate disparità di trattamento fra
soggetti imputati degli stessi reati, con pregiudizio del buon
andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione.
Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 60 del 1978,
facendo diretto riferimento alla propria giurisprudenza, ha già
risolto identica questione dichiarandola manifestamente infondata;
che non vengono addotti né risultano motivi che possano indurre
questa Corte a mutare il proprio orientamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del Codice penale militare
di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte