Ordinanza n. 112/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1983 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 110/1975
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 6legge 432/1982
- art. 2legge 432/1982
citata
- art. 6legge 110/1975
- art. 2legge 87/1953
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi), promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Agrigento
in data 27 gennaio 1982, 4 dicembre, 19 ottobre, 1 luglio 1981, 8
gennaio, 3 marzo, 19 aprile e 14 maggio 1982, rispettivamente iscritte
ai nn. 565, 566, 599, 697, 698, 699, 700 e 701 del registro ordinanze
1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 338 e
344 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Agrigento, con le ordinanze in
epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma,
legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria
compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione
consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di
escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi,
l'attitudine a recare offesa alla persona, e in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità dello stesso art. 2, terzo comma,
nella parte in cui nei "trattamenti normativi sostanziali e
processuali", diversi dalla misura della sanzione, equipara alle armi
comuni da sparo "in senso proprio" gli altri oggetti indicati nella
disposizione impugnata ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e
congiuntamente decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano
censure sostanzialmente identiche;
considerato che la questione di legittimità sollevata con
riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. (sulla quale, peraltro,
non incidono le modificazioni apportate all'art. 6 legge n. 110 del
1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432) è stata già dichiarata
non fondata con sentenza n. 108 del 21 maggio 1982 e manifestamente
infondata con ordinanze n. 232 e n. 238 del 22 dicembre 1982 e n. 58
del 16 marzo 1983 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono
addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che la questione di legittimità sollevata con riferimento all'art.
3 Cost. si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della
questione senza il minimo cenno alla concreta fattispecie in esame,
cosicché non risulta per quali ragioni ed in quali termini l'identità
dei "trattamenti normativi sostanziali e processuali" tra le armi
comuni da sparo e gli altri oggetti indicati nell'art. 2, terzo comma,
legge n. 110 del 1975 possa avere incidenza nei giudizi a quibus,
restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87;
e che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte
(v., da ultimo, ordinanze n. 20, n. 21, n. 22, n. 23 e n. 24 del 1983),
deve dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per
assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile
1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile
1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte