Ordinanza n. 112/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 772/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione
di coscienza), promossi con due ordinanze emesse il 20 dicembre 1985
dal Tribunale di Padova nei procedimenti penali a carico di Follador
Pietro e Tornatore Mauro, iscritte ai nn. 538 e 554 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con due ordinanze
dall'identico contenuto emesse il 20 dicembre 1985, ha denunciato, in
riferimento agli artt. 25 e 103 della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza), "nella parte in cui
assoggetta l'ammesso al servizio sostitutivo civile alla
giurisdizione militare";
e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e
vanno, quindi, riuniti;
che con sentenza n. 113 del 1986 questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre
1972, n. 772, "nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di
coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano
sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772
(Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 113 del
1986, "nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla
giurisdizione dei tribunali militari", questione sollevata dal
Tribunale militare di Padova con le due ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte