Ordinanza n. 112/1990
Altra decisione · depositata il 02/03/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 50legge 270/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50 della
legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del
reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il
26 ottobre 1987 dal T.A.R. per il Lazio, sul ricorso proposto da
Pensi Luigina ed altra, contro il Ministero della Pubblica Istruzione
ed altro, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 ottobre 1987 (R.O. n. 472)
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sul ricorso
proposto da Luigina Pensi ed altra contro il Ministero della Pubblica
Istruzione ed altro, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 50
della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del
reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
del personale precario esistente), nella parte in cui non contempla
fra il personale di concetto di segreteria avente titolo
all'immissione in ruolo previa superamento di apposito
esame-colloquio, e con le decorrenze ivi indicate, i supplenti in
servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con nomina annuale del
Provveditore agli studi;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che in tempo successivo la materia è stata
disciplinata dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti
per il personale della scuola), convertito in legge 4 luglio 1988, n.
246, con modificazioni;
che spetta, pertanto, al giudice a quo accertare se, alla
stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia
tuttora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte