Ordinanza n. 112/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 454/1993
- art. 2legge 454/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature) promossi con due ordinanze
emesse il 10 dicembre e il 19 novembre 1993 dal Pretore di Pisa,
sezione distaccata di San Miniato, nei procedimenti penali a carico
di Battaglioli Luciano ed altro, e di Ghizzani Alfredo ed altro,
iscritte ai nn. 85 e 86 del registro ordinanze 1994 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che il Pretore di Pisa, sezione distaccata di San
Miniato, con due ordinanze - emesse, l'una, il 10 dicembre 1993 (r.o.
n. 85 del 1994), nel procedimento penale a carico di Battaglioli
Luciano e Ferrari Giorgio e, l'altra, il 19 novembre 1993 (r.o. n. 86
del 1994), nel procedimento penale a carico di Ghizzani Alfredo e
Borrini Angelo - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche
alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature);
che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate
inammissibili, per la mancata conversione del decreto-legge
denunciato e, comunque, infondate;
Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte identiche
questioni e, pertanto, debbono essere riunite e trattate
congiuntamente;
che il decreto-legge n. 454 del 1993 non è stato convertito in
legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come
risulta dal comunicato inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, serie generale, del 15 gennaio 1994;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Pisa,
sezione distaccata di San Miniato, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte