Ordinanza n. 112/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della circolare del Ministero delle finanze,
Dipartimento delle entrate, n. 242 del 21 ottobre 1998, relativa alla
corretta interpretazione dell'art. 33, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, promosso dalla Commissione
tributaria regionale di Venezia, con ricorso pervenuto a questa Corte
il 4 novembre 1999 ed iscritto al n. 131 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia, con
ricorso pervenuto a questa Corte il 4 novembre 1999, ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla
circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate,
numero 242, emanata il 21 ottobre 1998 dal Direttore generale della
Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario, avente
ad oggetto: "Discussione in pubblica udienza - Art. 33, comma 1, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Sentenza della Corte Costituzionale
n. 141 del 23 aprile 1998";
che, a giudizio della commissione ricorrente, l'atto
impugnato sarebbe lesivo delle attribuzioni costituzionalmente
garantite all'ordine giudiziario in quanto fornirebbe del precitato
articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, una interpretazione che viene imposta al personale che
"assiste il giudice nello svolgimento della sua funzione" e che,
seppur formalmente appartenente all'amministrazione finanziaria, deve
restare autonomo per tutte le funzioni serventi quella
giurisdizionale;
che l'interpretazione contenuta nella circolare de qua,
qualora non condivisa dal giudice tributario, porrebbe quest'ultimo
di fronte alla scelta di osservarla contro il proprio libero
convincimento o di disapplicarla pregiudicando, in tal modo, la parte
che, "in giustificabile buona fede, ha seguito quella indicazione,
ritenendola senz'altro vincolante";
che, dunque, conclude la commissione ricorrente, deve essere
dichiarato che "spetta esclusivamente agli organi giurisdizionali
fissare la corretta interpretazione" dell'art. 33, comma 1, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e, conseguentemente, deve essere
annullata la circolare per cui è conflitto "in quanto viziata da
incompetenza".
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è preliminarmente
chiamata a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza
contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista la
materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza, con riferimento alla presenza dei requisiti, soggettivi
ed oggettivi, richiamati nel primo comma del medesimo art. 37;
che, sotto il profilo soggettivo, mentre va riconosciuta la
legittimazione attiva della commissione tributaria a sollevare il
conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni
giurisdizionali da essa esercitate, deve, invece, escludersi che al
Direttore generale del Ministero delle finanze, in quanto organo
puramente amministrativo, spetti quella legittimazione passiva che,
in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere
riconosciuta solo al Governo nella sua collegialità;
che, quanto al profilo oggettivo, la circolare impugnata non
può neppure astrattamente ritenersi lesiva delle attribuzioni della
commissione ricorrente, essendo indirizzata a soggetti comunque non
legittimati all'interpretazione della norma processuale in oggetto, e
dunque costituendo atto giuridicamente irrilevante nei confronti
della commissione stessa;
che, pertanto, sotto entrambi i profili il conflitto di
attribuzione va dichiarato inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso
dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, sezione numero
tre, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte