Ordinanza n. 112/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 479/1999
- art. 2legge 479/1999
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 5Codice di procedura civile
- art. 1legge 479/1999
- art. 2legge 479/1999
- art. 42d.lgs. 51/1998
- art. 47d.lgs. 51/1998
- art. 48d.lgs. 51/1998
- art. 90legge 353/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di
procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in
materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense) promossi
con due ordinanze emesse il 10 marzo 2001 dal giudice di pace di
Rutigliano iscritte ai nn. 341 e 342 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il giudice di pace di Rutigliano, con due distinte
ordinanze, entrambe del 10 marzo 2001, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre
1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di
procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di
esercizio della professione forense), in riferimento agli artt. 3,
24, e 25, primo comma, della Costituzione;
che i giudizi principali, in precedenza pendenti dinanzi al
Pretore di Casamassima, sono stati trasmessi al rimettente dal
Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, in applicazione
dell'art. 2 della legge n. 479 del 1999;
che, secondo il giudice a quo, le norme citate dovrebbero
essere interpretate alla luce del principio stabilito dall'art. 5 del
codice di procedura civile e, pertanto, ritenendo che la
giurisdizione e la competenza si determinano in relazione alla legge
vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della
proposizione della domanda e non dovrebbero avere rilievo, rispetto
ad esse, i successivi mutamenti delle situazioni di fatto e
normative;
che il trasferimento delle cause della soppressa Pretura di
Casamassima al Tribunale di Bari - sezione distaccata di Rutigliano -
e la successiva assegnazione, in virtù di una disposizione di legge,
al Giudice di pace di Rutigliano avrebbe determinato, secondo il
rimettente, la sottrazione dei giudizi al giudice naturale competente
che avrebbe dovuto essere il Giudice di pace di Casamassima;
che inoltre gli artt. 1 e 2 della legge 16 novembre 1999,
n. 479, in combinato disposto con gli artt. 42, 47 e 48 del d.lgs.
19 febbraio 1998, n. 51, "appaiono in contrasto con l'art. 25 della
Costituzione secondo il quale nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge" e, altresì, "in palese
contrasto con il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3
della Costituzione, non meno [che] con l'art. 24 della Costituzione
in materia di diritto di azione e difesa";
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, ed ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della
questione, sostenendo, quanto al primo profilo, che il giudice
rimettente non avrebbe motivato in ordine all'astratta
configurabilità, nella fattispecie sottoposta al suo esame, della
competenza del Giudice di pace di Casamassima e, quanto all'altro
aspetto, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio
del giudice naturale sarebbe leso soltanto quando il giudice è
designato in modo arbitrario ed a posteriori, oppure dal legislatore
con una norma che introduca una singola eccezione alle regole
generali o, ancora, qualora vi sia una violazione della riserva di
legge stabilita dall'art. 25 della Costituzione.
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal Giudice di pace di Rutigliano hanno entrambe ad oggetto
il combinato disposto degli artt. 1 e 2 (recte: 2, comma 1) della
legge n. 479 del 1999, nella parte in cui, in riferimento ai giudizi
civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, e
rientranti nella competenza per valore del giudice di pace in base
alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge
n. 479 del 1999, prevede la competenza per territorio del giudice di
pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione
distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata
in vigore della legge stessa;
che l'identità delle questioni sollevate dalle ordinanze di
rimessione ne rende opportuno l'esame congiunto;
che, secondo un principio affermato da questa Corte, il
trasferimento previsto dalla legge n. 479 del 1999 è diretto ad
agevolare l'entrata in funzione del giudice unico di primo grado e ad
accelerare la definizione dei giudizi civili pendenti alla data di
entrata in vigore della riforma del processo civile, i quali, a norma
dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, continuano ad
essere regolati dalle disposizioni anteriormente vigenti (cfr.
ordinanza n. 152 del 2001);
che, nell'ambito di tale disciplina, la norma impugnata
individua il giudice competente sulla base di un criterio generale,
valido per tutti i giudizi già pendenti dinanzi ai pretori e, poi,
trasmessi ai tribunali;
che non sussiste, pertanto, la denunciata violazione
dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiché, secondo il
consolidato orientamento di questa Corte, la garanzia del giudice
naturale non è lesa quando il giudice non sia designato in modo
arbitrario o a posteriori oppure direttamente individuato dal
legislatore in conformità alle regole generali ovvero, ancora,
attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo
potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25,
primo comma, della Costituzione (cfr. ordinanza n. 159 del 2000,
sentenza n. 419 del 1998, ordinanza n. 176 del 1998);
che l'individuazione del giudice competente a decidere
determinate controversie è rimessa, entro i limiti dianzi indicati,
alla discrezionalità del legislatore, il quale, nel regolare la fase
di transizione tra diverse discipline di ordinamento giudiziario e
processuali, può introdurre, rispetto agli ordinari criteri di
ripartizione della competenza, deroghe fondate su un ragionevole
bilanciamento dei diversi interessi coinvolti (cfr. ordinanza n. 152
del 2001, n. 51 del 1997 e n. 143 del 1996);
che la deroga ai criteri generali di ripartizione della
competenza per territorio prevista dalla norma impugnata risponde
alla finalità di semplificare l'individuazione del giudice
competente a definire i procedimenti già pendenti dinanzi ai
pretori, evitando nel contempo alle parti ed ai loro difensori i
disagi derivanti da ulteriori modificazioni del luogo di svolgimento
del giudizio, rendendo in tal modo del tutto infondata la denunciata
violazione dell'art. 24 della Costituzione;
che le esigenze tenute presenti dal legislatore giustificano
il diverso trattamento riservato ai giudizi in questione rispetto
agli altri pendenti dinanzi al giudice di pace individuato in base
agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, escludendo
quindi anche la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 2,
comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento
giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente,
di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della
professione forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e
25, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di
Rutigliano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte