Ordinanza n. 1120/1988
Altra decisione · depositata il 20/12/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 270/1982
- art. 34legge 270/1982
- art. 49legge 270/1982
- art. 57legge 270/1982
usata come parametro
citata
- art. 8-bislegge 426/1988
- art. 17legge 426/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, 34, 49,
primo comma, e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione
della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli
organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente"),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da
Rasciale Maria Rosa ed altri contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altri, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
Serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Romano
Salvatore ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed
altri, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie
speciale, dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ughetti
Teresa ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed
altri, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie
speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Rasciale Maria Rosa, Romano
Salvatore, Ughetti Teresa ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Udito l'avvocato Ernani d'Agostino per Rasciale Maria Rosa, Romano
Salvatore, Ughetti Teresa ed altri.
Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti per l'annullamento
di decreti ed ordinanze ministeriali disciplinanti l'immissione in
ruolo del personale, il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, con tre ordinanze di analogo contenuto, tutte emesse in data
19 ottobre 1987, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 51 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 30, 34, 49, primo comma, e 57 della legge 20 maggio 1982, n.
270;
che il giudice a quo trae spunto dalla sentenza n. 249 del 25
novembre 1986 con la quale questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 35, quarto comma, 37 e 57
della citata legge n. 270 del 1982, osservando in proposito come tali
norme fossero del tutto simili a quelle impugnate, pur riguardando
una diversa categoria di insegnanti;
che nei giudizi dinanzi a questa Corte si sono costituite alcune
parti private insistendo per la declaratoria d'illegittimità
costituzionale, anche con memoria depositata nell'imminenza
dell'udienza.
Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i giudizi
possono essere riuniti;
che successivamente alle ordinanze di rimessione è stato
emanato il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito in legge 4
luglio 1988, n. 246, che ha previsto l'immissione in ruolo del
personale scolastico di cui ai giudizi a quibus, ed è altresì
entrato in vigore il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito
in legge 6 ottobre 1988, n. 426, che (art. 8 bis) ha trasformato in
nazionali le graduatorie provinciali già previste dall'art. 17 del
citato decreto-legge n. 140 del 1988;
che, pertanto, è opportuno che il giudice a quo proceda ad un
nuovo esame della rilevanza delle questioni alla stregua della
sopravvenuta normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte