Ordinanza n. 1121/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 253/1950
usata come parametro
citata
- art. 82Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1,
della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e
sublocazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il
primo aprile 1987 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti
proposti da Cantone Carmine ed altri contro l'Ente Ospedaliero della
S.S. Annunziata di Napoli, iscritta al n. 352 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31,
prima serie speciale dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, nel procedimento relativo ai ricorsi proposti da
Cantone Carmine ed altri contro l'Ente Ospedaliero della S.S.
Annunziata di Napoli, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il
1° aprile 1987, ha riproposto, a seguito di restituzione degli atti,
disposta dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 313 del 1986,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., dell'art. 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253
(Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani),
nella parte in cui non prevede, in favore delle persone giuridiche
pubbliche, che non esercitino una attività assimilabile a quelle da
esso considerate (di natura professionale, artigianale o
commerciale), il diritto di far cessare la proroga legale della
locazione di immobili non adibiti ad uso di abitazione.
che, ad avviso del giudice a quo, la questione è rilevante,
dovendosi applicare alla controversia in oggetto, ai sensi dell'art.
82 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la norma denunciata, e che
tale ultima norma sembra contrastare con il princìpio di
uguaglianza, in quanto, pur essendo applicabile, ai fini della
cessazione della proroga legale, agli enti pubblici economici, non
estende il trattamento da essa previsto (per professionisti,
artigiani e commercianti) agli altri enti pubblici che intendano far
cessare la proroga della locazione di immobili destinati ad uso non
abitativo per la necessità di esercitarvi attività connesse alle
proprie funzioni.
Considerato che l'art. 4, comma primo, n. 1, della legge n. 253
del 1950, applicabile nella specie, consente al locatore di far
cessare la proroga legale della locazione di immobili adibiti ad uso
non abitativo, quando dimostri l'urgente ed improrogabile necessità
di esercitare nell'immobile la propria normale attività di
professionista, di artigiano o di commerciante, in tal modo
risolvendo a favore del locatore un conflitto fra interessi omologhi,
cioè entrambi connessi all'esercizio di attività
economico-produttive;
che, in tale quadro, non appare lesiva del princìpio di
uguaglianza l'omessa considerazione delle esigenze dei locatori siano
essi persone fisiche o persone giuridiche, private o pubbliche -
connesse all'esercizio di attività diverse da quelle
economico-produttive, quali sono le attività tendenti al
conseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici non
economici, alle quali si riferisce il giudice a quo;
che, d'altra parte, la legge n. 253 del 1950, all'art. 4, comma
primo, n. 2 (ma vedi anche l'art. 6, comma quarto), si fa carico
delle esigenze degli enti pubblici non economici, riservando ad essi
un trattamento nel complesso non deteriore;
che, infatti, la suindicata disposizione, se pone a carico
dell'ente locatore, ai fini della cessazione della proroga legale,
l'onere dell'offerta al conduttore di altro immobile, lo esonera
tuttavia dalla dimostrazione della necessità, attribuendo rilevanza
alla mera volontà di disporre dell'immobile per l'esercizio delle
proprie funzioni;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1, della legge 23 maggio
1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di
immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte