Ordinanza n. 1124/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 101, co. 2°,
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa"), in relazione all'art. 98, co.
3°, stesso r.d. promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra l'Esattoria Consorziale di Catanzaro
e l'Aerolinee Itavia S.p.a. in amministrazione straordinaria,
iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra l'I.N.A. e l'Aerolinee Itavia
S.p.a., iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie
speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione dell'Esattoria Consorziale di
Catanzaro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un procedimento instaurato
dall'Esattoria Consorziale di Catanzaro con una domanda di
insinuazione tardiva di credito nei confronti del Commissario per
l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Aerolinea Itavia, il
Tribunale di Roma, con ordinanza del 27 gennaio 1988, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo
comma, della legge fallimentare, in relazione all'art. 98, terzo
comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., "nella parte in cui
vieta la riproponibilità del ricorso per dichiarazione tardiva di
credito al ricorrente che non sia costituito in un precedente
giudizio";
che con ordinanza di pari data la medesima questione è stata
sollevata dal Tribunale di Roma in un altro procedimento pendente tra
l'I.N.A. e la suddetta Società in amministrazione straordinaria.
Considerato che la questione è già stata sottoposta dallo stesso
Tribunale a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la
sentenza n. 1045 del 1988;
che le due ordinanze sotto esame si limitano a ripetere
letteralmente gli argomenti esposti nella precedente ordinanza di
rimessione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo
comma, in relazione all'art. 98, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte