Ordinanza n. 1125/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 39/1988
- art. 2legge 59/1988
citata
- art. 77Costituzione
- art. 8d.l. 39/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l.
5 marzo 1988, n. 59 (Interventi urgenti nel settore delle opere
pubbliche) promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano,
notificato il 1° aprile 1988, depositato in cancelleria il 15
successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1988.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto che venga
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 5
marzo 1988, n. 59 ("Interventi urgenti nel settore delle opere
pubbliche") per violazione di vari articoli del suo statuto (8, nn.
13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo comma; 107), approvato con
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione
emanate con i decreti presidenziali 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26
marzo 1977, n. 235; 31 luglio 1978, n. 1017, nonché dell'art. 77,
secondo comma, della Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per il rigetto del ricorso, anche per i motivi illustrati
in una successiva memoria.
Considerato che il d.-l. 5 marzo 1988, n. 59 non è stato
convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della
Costituzione;
che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di
questa Corte (da ultimo, ord. n. 665 del 1988) va pronunciata la
manifesta inammissibilità di tutte le questioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 5 marzo 1988, n. 39
("Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche"), in
riferimento agli artt. 8, nn. 13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo
comma; 107 dello Statuto approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
e alle relative norme di attuazione emanate con i decreti
presidenziali 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26 marzo 1977, n. 235; 31
luglio 1978, n. 1017, nonché all'art. 77, secondo comma della
Costituzione, sollevata dal Presidente della Provincia Autonoma di
Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte