Corte costituzionale

Ordinanza n. 1126/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 4d.lgs. 455/1946
  • art. 2d.lgs. 655/1948

citata

  • art. 103Costituzione
  • art. 13d.lgs. 455/1946
  • art. 16d.lgs. 455/1946
  • art. 23d.lgs. 655/1948
  • art. 39legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia

notificato l'11 aprile 1988, depositato in cancelleria il 30

successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1988, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 18 novembre

1987 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la

Sicilia, con il quale viene assegnato all'economo dell'Assemblea

Regionale Siciliana un termine di 180 giorni per presentare alla

Segreteria della Sezione i conti giudiziali relativi alle gestioni di

materia e denaro di pertinenza della Regione, tenute per il periodo

luglio 1972 - 31 dicembre 1986, e lo si avverte che in caso di

inadempienza si provvederà alla formazione dei conti d'ufficio.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Regione siciliana ha promosso conflitto di

attribuzione contro lo Stato in relazione al decreto 18 novembre 1987

della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione

Siciliana, con il quale è stato assegnato all'economo dell'Assemblea

di quella regione il termine di 180 giorni per la presentazione dei

conti giudiziali relativi alle gestioni di materia e denaro di

pertinenza della Regione;

che, ad avviso della Regione ricorrente, l'atto impugnato, di

cui si chiede la previa sospensione, viola l'art. 4 del suo Statuto

(r. d. l.vo 15 maggio 1946, n. 455); gli artt. 13 e 16 del

Regolamento interno dell'Assemblea Regionale siciliana (approvato il

17 marzo e 22 giugno 1949 e più volte modificato), l'art. 103,

secondo comma, della Costituzione e l'art. 23 dello Statuto, in

relazione agli artt. 2 e seguenti del d. l.vo 6 maggio 1948, n. 655

("Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione

Siciliana").

Considerato che la decisione del merito del ricorso assorbe quella

sulla sospensiva;

che il ricorso è stato notificato al Presidente del Consiglio

dei Ministri, unico soggetto legittimato a ricevere le notifiche dei

conflitti promossi dalle regioni e province autonome contro lo Stato

(v., da ultimo, ord. n. 652 del 1988), l'8 aprile presso l'Avvocatura

Generale dello Stato e il successivo 11 aprile presso la sua sede di

Palazzo Chigi;

che, poiché l'atto impugnato è stato notificato alla Regione

Siciliana il 9 febbraio 1988, la notifica del conflitto dell'11

aprile non rispetta il termine di sessanta giorni previsto dall'art.

39, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87; e, d'altra parte,

rispetto alla tempestiva notifica dell'8 aprile, è tardivo il

deposito del ricorso avvenuto soltanto il 30 aprile successivo, e

cioè oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 27, terzo

comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

Costituzionale del 16 marzo 1956;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., tra le altre, sent. n. 179/87) il ricorso per conflitto di

attribuzione deve essere dichiarato manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 9 e 27 delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione

promosso dalla Regione Siciliana contro lo Stato, con il ricorso

indicato in epigrafe, in relazione al decreto 18 novembre 1987 della

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione

Siciliana, per violazione dell'art. 4 del suo Statuto (r. d. l.vo 15

maggio 1946, n. 455); degli articoli 13 e 16 del regolamento interno

dell'Assemblea Regionale Siciliana (17 marzo e 22 giugno 1949 e

successive modifiche), nonché degli artt. 103, secondo comma, Cost.

e 23 dello Statuto, in relazione agli artt. 2 e seguenti del d. l.vo

6 maggio 1948, n. 655.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte