Ordinanza n. 1126/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 4d.lgs. 455/1946
- art. 2d.lgs. 655/1948
citata
- art. 103Costituzione
- art. 13d.lgs. 455/1946
- art. 16d.lgs. 455/1946
- art. 23d.lgs. 655/1948
- art. 39legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia
notificato l'11 aprile 1988, depositato in cancelleria il 30
successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1988, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 18 novembre
1987 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la
Sicilia, con il quale viene assegnato all'economo dell'Assemblea
Regionale Siciliana un termine di 180 giorni per presentare alla
Segreteria della Sezione i conti giudiziali relativi alle gestioni di
materia e denaro di pertinenza della Regione, tenute per il periodo
luglio 1972 - 31 dicembre 1986, e lo si avverte che in caso di
inadempienza si provvederà alla formazione dei conti d'ufficio.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Regione siciliana ha promosso conflitto di
attribuzione contro lo Stato in relazione al decreto 18 novembre 1987
della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione
Siciliana, con il quale è stato assegnato all'economo dell'Assemblea
di quella regione il termine di 180 giorni per la presentazione dei
conti giudiziali relativi alle gestioni di materia e denaro di
pertinenza della Regione;
che, ad avviso della Regione ricorrente, l'atto impugnato, di
cui si chiede la previa sospensione, viola l'art. 4 del suo Statuto
(r. d. l.vo 15 maggio 1946, n. 455); gli artt. 13 e 16 del
Regolamento interno dell'Assemblea Regionale siciliana (approvato il
17 marzo e 22 giugno 1949 e più volte modificato), l'art. 103,
secondo comma, della Costituzione e l'art. 23 dello Statuto, in
relazione agli artt. 2 e seguenti del d. l.vo 6 maggio 1948, n. 655
("Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione
Siciliana").
Considerato che la decisione del merito del ricorso assorbe quella
sulla sospensiva;
che il ricorso è stato notificato al Presidente del Consiglio
dei Ministri, unico soggetto legittimato a ricevere le notifiche dei
conflitti promossi dalle regioni e province autonome contro lo Stato
(v., da ultimo, ord. n. 652 del 1988), l'8 aprile presso l'Avvocatura
Generale dello Stato e il successivo 11 aprile presso la sua sede di
Palazzo Chigi;
che, poiché l'atto impugnato è stato notificato alla Regione
Siciliana il 9 febbraio 1988, la notifica del conflitto dell'11
aprile non rispetta il termine di sessanta giorni previsto dall'art.
39, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87; e, d'altra parte,
rispetto alla tempestiva notifica dell'8 aprile, è tardivo il
deposito del ricorso avvenuto soltanto il 30 aprile successivo, e
cioè oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 27, terzo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
Costituzionale del 16 marzo 1956;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., tra le altre, sent. n. 179/87) il ricorso per conflitto di
attribuzione deve essere dichiarato manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 9 e 27 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione
promosso dalla Regione Siciliana contro lo Stato, con il ricorso
indicato in epigrafe, in relazione al decreto 18 novembre 1987 della
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione
Siciliana, per violazione dell'art. 4 del suo Statuto (r. d. l.vo 15
maggio 1946, n. 455); degli articoli 13 e 16 del regolamento interno
dell'Assemblea Regionale Siciliana (17 marzo e 22 giugno 1949 e
successive modifiche), nonché degli artt. 103, secondo comma, Cost.
e 23 dello Statuto, in relazione agli artt. 2 e seguenti del d. l.vo
6 maggio 1948, n. 655.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte