Ordinanza n. 113/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 152/1968
- art. 13legge 152/1968
- art. 14legge 152/1968
- art. 16legge 152/1968
- art. 17legge 152/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13,
14,16 e 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli enti locali) promosso con
ordinanza emessa il 3 marzo 1981 dal Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia, sul ricorso proposto da Meda Alvaro contro il Comune
di Varese, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 17 marzo 1982.
Visti gli atti di costituzione di De Maria Luisa ved. Meda e del
Comune di Varese e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1. - Con ricorso notificato il 6 maggio 1975, Alvaro
Meda, il quale aveva lavorato alle dipendenze del Comune di Varese dal
1 luglio 1935 al 31 luglio 1973, premise che il Comune si era rifiutato
di liquidargli l'indennità di anzianità maturata sul presupposto che,
dopo l'emanazione della legge 8 marzo 1968 n. 152, non si potesse
procedere alla liquidazione dell'indennità di anzianità nei confronti
di quei dipendenti (fra cui il Meda), che, pur avendo la possibilità
di esercitare la facoltà di riscatto del periodo di avventiziato, vi
avevano rinunciato per volontaria scelta, chiese che il TAR Lombardia,
previa declaratoria d'illegittimità del trattamento riservatogli
limitatamente al periodo intercorso tra la entrata in vigore della
menzionata legge e la cessazione del rapporto, ne quantificasse il
diritto nella misura complessiva di cui ai documenti allegati, con gli
interessi di mora;
che:
2. - Con ordinanza resa nel contraddittorio del Comune il 3
marzo 1981 e pubblicata il 27 maggio (pervenuta alla Corte il 17
novembre 1981, comunicata il 18 giugno e notificata il 6 luglio 1981,
pubblicata nella G.U. n. 75 del 17 marzo 1982 e iscritta al n. 753 R.O.
1981), l'adito TAR, richiamata altra ordinanza 9 aprile 1975 n. 57, ha
giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 l. 8 marzo 1968, n. 152;
che:
3. - Avanti la Corte si sono costituiti la vedova del Meda
Luisa De Maria e il Comune di Varese; ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che:
4. - Con sent. 52/1982 pronunciata sulla
richiamata ord. 9 aprile 1975 n. 57 dello stesso TAR. (n. 548 R.O.
1975), questa Corte ha giudicato infondata la proposta questione sulla
base di motivi, che non possono non rimanere fermi, e, pertanto, altro
non rimane che dichiararne la manifesta infondatezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge 8 marzo
1968, n. 152, sollevata con ordinanza 3 marzo 27 maggio 1981 del TAR
Lombardia (n. 753 R.O. 1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLIDUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
- LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA
- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte