Ordinanza n. 113/1988
Altra decisione · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma,
del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 ("Misure urgenti per
l'Università"), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dal
Tribunale amministrativo regionale della Liguria, iscritta al n. 687
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;
Visti l'atto di costituzione di Peluffo Francesco nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio occasionato dall'impugnativa
del provvedimento dell'Università di Genova di sospensione
cautelativa di un contrattista per incompatibilità con altro
impiego, contemporaneamente ricoperto, e del successivo provvedimento
di decadenza dalla medesima posizione, in ragione di tale
incompatibilità, il T.A.R. della Liguria ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del d.-l. n.
580 del 1° ottobre 1973, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;
che, nell'ordinanza di rinvio, si dubita della legittimità
costituzionale della norma denunciata, nell'assunto che questa, nello
stabilire l'incompatibilità della posizione di contrattista
universitario con ogni altro rapporto di lavoro retributivo (pubblico
o privato), avrebbe determinato una irrazionale discriminazione della
categoria (ora soppressa) dei contrattisti rispetto agli altri
docenti universitari, per i quali non era prevista tale
incompatibilità ed avrebbe, altresì, determinato una ingiustificata
disparità tra lavoratori autonomi da un lato e lavoratori
subordinati (impiegati pubblici e privati) dall'altro;
che si è costituita in giudizio la parte privata chiedendo che
venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
denunciata;
che ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato che ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che, ai fini della risoluzione della presente
questione non appare pertinente il richiamo, contenuto nell'ordinanza
di rimessione, alla precedente sentenza di questa Corte n. 16 del
1980, atteso che in quel giudizio si verteva in materia di incarichi
universitari, relativa cioè ad una categoria, come quella dei
docenti, nella quale non erano compresi i contrattisti universitari
(sent. n. 43 del 1980);
che, tenuto conto della natura dei compiti all'epoca affidati ai
contrattisti stessi, non appare irragionevole che la legge ne avesse
stabilito l'incompatibilità della loro posizione con altro rapporto
di impiego, svolto in posizione subordinata e con vincolo di
continuità e come tale, quindi, ostativo alla possibilità di
svolgimento di quei compiti - ben diversi da quelli degli incaricati
universitari assunti nell'ordinanza come tertium comparationis - con
il dovuto impegno;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1952, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infodatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del d.-l. n. 580 del 1973
('Misure per l'Università'), sollevata in riferimento agli artt. 3 e
97 Cost. dal T.A.R. della Liguria con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte