Ordinanza n. 113/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105, d.P.R. 6
marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1988 dalla
Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza sul ricorso proposto
dalla S.p.a. Sa.Te.Ca. contro l'Uffico Imposte Dirette di Cosenza,
iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 gennaio 1988 (R.O. n. 187
del 1988) la Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza nel
procedimento tra la S.p.a. Sa.Te.Ca. e l'Ufficio Imposte Dirette di
Cosenza, avente ad oggetto la esenzione per I.L.O.R. ed I.R.P.E.G.
per l'effettuato ampliamento dell'albergo e relativo ristorante, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 105
del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica
tra le imprese di nuova costituzione che, realizzando nuove
iniziative produttive, godono della riduzione alla metà della
I.R.P.E.G. e imprese già esistenti che di detto beneficio non
usufruiscono pur concorrendo all'incremento della produzione
industriale nel sud;
che l'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per l'infondatezza della questione;
Considerato che, come più volte affermato da questa Corte (da
ultimo ordinanza n. 289 del 1988), la materia delle agevolazioni
fiscali è rimessa alla discrezionalità del legislatore le cui
scelte non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non
siano irrazionali;
che nella specie le situazioni messe a raffronto non sono
affatto omogenee onde trova razionale giustificazione la scelta
operata che, quindi, non è affatto irrazionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n.
218, (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla
Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte