Ordinanza n. 113/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/03/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23d.P.R. 643/1972
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 10d.P.R. 643/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo ed
ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in
relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825
(Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria) promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 dalla
Commissione Tributaria di secondo grado di Venezia nel ricorso
proposto da S.p.a. Veneta Immobiliare contro l'Ufficio del Registro
di Portogruaro iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 18 novembre 1991) dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto dalla
S.p.a. Veneta Immobiliare contro l'Ufficio del Registro di
Portogruaro (Reg. ord. n. 698 del 1991) è stata sollevata questione
di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo ed ultimo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), per contrasto con l'art.
76 della Costituzione in riferimento all'art. 10, n. 11, della legge
di delega n. 825 del 1971;
che le censure si incentrano in particolare sull'art. 23, primo
comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, in quanto prevede la sanzione
della soprattassa in misura fissa e non graduata tra un minimo ed un
massimo; e sullo stesso art. 23, ultimo comma, in quanto non prevede
(per effetto di un "inutile" rinvio alla normativa riguardante
l'imposta di registro, che nulla dispone in proposito) una riduzione
della soprattassa nell'ipotesi di tardiva dichiarazione INVIM
decennale, così equiparando tale ipotesi a quella di omessa
dichiarazione;
che è intervenuta in giudizio l'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza.
Considerato che la questione concernente la graduazione delle
sanzioni, in relazione alle ipotesi del ritardo e della omissione
della dichiarazione, è stata già presa in esame da questa Corte
(con specifico riferimento alla imposta in parola) con la sentenza n.
84 del 1989, che ne dichiarò l'inammissibilità, spettando al
legislatore ("attesa l'impossibilità di individuare un modello
unitario nel sistema tributario, che presenta nella materia una
disarticolata prospettazione positiva") intervenire ai fini di una
ragionevole graduazione delle rispettive sanzioni;
che la Commissione tributaria rimettente solleva questione
analoga, nei riferimenti e argomenti, a quella già presa in esame da
questa Corte, risultando assorbita, da quanto sopra richiamato, anche
la censura coinvolgente l'ultimo comma dell'art. 23;
che pertanto, non sussistendo ragioni di sorta per modificare
quanto già deciso, va dichiarata la manifesta inammissibilità della
sollevata questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, primo ed ultimo comma,
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento all'art. 76
della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte