Ordinanza n. 113/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.P.R. 641/1972
usata come parametro
citata
- art. 13legge 448/1998
- art. 11legge 448/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative),
promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dal Tribunale di
Firenze nel procedimento civile vertente tra il Ministero delle
finanze e la Confezioni Salco s.p.a. in liquidazione, iscritta al
n. 693 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza in data 18 maggio 2001 il Tribunale di
Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
(Disciplina delle tasse sulle concessioni governative);
che l'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dall'amministrazione
finanziaria dello Stato contro il decreto con cui il Presidente del
Tribunale di Firenze, sul ricorso di una società per azioni in
liquidazione, le aveva ingiunto la restituzione delle somme dalla
stessa pagate a titolo di tassa di concessione governativa per gli
anni 1985-1988 per il c.d. mantenimento dell'iscrizione originaria
nel registro delle imprese;
che - avendo l'opponente eccepito la decadenza dall'azione di
restituzione ai sensi della norma impugnata ed avendo l'opposta
replicato sollevando eccezione di illegittimità costituzionale di
tale norma - il rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione in riferimento all'art. 3 Cost., rilevando che
la norma lederebbe tale parametro "nella parte nella quale non
prevede una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso
sorgente dall'indebito rispetto al rimborso sorgente dall'errore":
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato memoria, nella quale ha sostenuto l'inammissibilità e
comunque la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che il giudice rimettente sul presupposto che il
rimborso delle somme pagate negli anni 1985-88 a titolo di tassa
annuale di "mantenimento dell'iscrizione originaria" nel registro
delle imprese, sia regolato dall'art. 13, secondo comma, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni
governative), che assoggetta la richiesta di restituzione delle tasse
di concessione governativa erroneamente pagate al termine di
decadenza di tre anni dal giorno del pagamento propone la questione
di legittimità costituzionale di tale norma sotto il profilo che
essa non distinguerebbe tra rimborso da indebito e rimborso da
errore;
che - dopo la sentenza della Corte di Giustizia della CEE che
aveva sancito l'illegittimità della tassa di mantenimento la
giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che l'istanza di
rimborso fosse soggetta al termine di decadenza fissato dall'art. 13,
secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972;
che, peraltro, il rimettente non considera che in epoca
successiva l'art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ha
stabilito che il rimborso della differenza tra quanto versato e
quanto dovuto a titolo di tassa di mantenimento negli anni 1985-1988
deve essere chiesto nei termini previsti dall'art. 13 del d.P.R.
n. 641 del 1972;
che - per effetto di tale rinvio operato dalla legge del 1998
al decreto del 1972 - l'assoggettamento del rimborso di quanto
indebitamente pagato per "tassa di mantenimento" al termine triennale
di decadenza non deriva (come ritiene il giudice rimettente)
dall'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 - che incostituzionalmente
equiparerebbe rimborso da errore e rimborso da indebito ma
direttamente dall'art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 1998,
peraltro non impugnato;
che, quindi, l'ordinanza di rimessione ha prospettato la
questione di legittimità costituzionale con riguardo a una norma
diversa da quella specificamente e direttamente applicabile alla
fattispecie;
che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina
delle tasse sulle concessioni governative), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte