Ordinanza n. 113/2016
Altra decisione · depositata il 20/05/2016 · relatore Aldo Carosi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 10 del 12-29 gennaio 2016.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Considerato che al punto 4., primo capoverso, del Considerato in diritto della sentenza n. 10 del 2016, per mero errore materiale, vengono riportate le parole «del ricorso», anziché le parole «delle ordinanze»;
che, al numero 4) del dispositivo della medesima sentenza, per mero errore materiale, vengono indicate come promotrici delle questioni di legittimità costituzionale le Province di Novara e di Asti, anziché il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte;
che è necessario correggere tali errori materiali.
Visto l'art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella sentenza n. 10 del 2016, al primo capoverso del punto 4. del Considerato in diritto, le parole «del ricorso» siano sostituite dalle parole «delle ordinanze» e che nel dispositivo, al numero 4), le parole «promosse dalle Province di Novara e di Asti con i ricorsi indicati in epigrafe» siano sostituite dalle parole «sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con le ordinanze indicate in epigrafe».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
ECLI:IT:COST:2016:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte