Ordinanza n. 1135/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Bettocchi Bruno, parte civile nel procedimento contro Fabbri Tonello, ordinanza iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 20 ottobre 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di impugnazione della parte che impugna una sentenza o altro provvedimento per i soli interessi civili debba essere notificato alle altre parti a pena di decadenza entro tre giorni, invece che nei termini previsti dal codice di procedura civile, per la notificazione delle impugnazioni civili";
Considerato che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 930 del 1988 e che nella ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 ottobre 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte