Ordinanza n. 1139/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato 2
(contenente disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei
livelli funzionali del personale delle unità sanitarie locali) del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio
1988 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da Cattano Clara
ed altri contro la Regione Veneto, iscritta al n. 299 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli Ritenuto che con l'ordinanza indicata in
epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., una questione di
legittimità costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre
1979, n.761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie
locali), recante, in apposita tabella, l'"Equiparazione delle
qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei
ruoli nominativi regionali", nella parte in cui, relativamente agli
assistenti sociali, mentre equipara fra loro quelli con otto anni di
servizio nella qualifica provenienti dal personale ospedaliero,
regionale e parastatale, prevede invece, per quelli provenienti dagli
enti locali, che debbono possedere la qualifica di assistente sociale
capo;
Considerato che questa Corte, decidendo su analoghe censure
sollevate con precedenti ordinanze dal medesimo T.A.R., ha, con la
sentenza n.827 del 1988, dichiarato l'illegittimità costituzionale
della disposizione impugnata, "nella parte in cui non prevede
l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale
coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito
alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato
attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di
assistente sociale nell'ente di provenienza";
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della tabella relativa alle assistenti
sociali ricompresa nell'allegato 2 (contenente disposizioni sulla
equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale
delle unità sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761
(Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) - già
dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 827 del
1988 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza del 28
gennaio 1988 (r.o. 299/1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte