Ordinanza n. 114/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 42legge 580/1967
usata come parametro
citata
- art. 390legge 580/1967
- art. 304-bislegge 580/1967
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo e
secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la
lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle
paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1969 dal
pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Catarzi Giuseppe,
iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969.
Visto l'atto di costituzione di Giuseppe Catarzi;
udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale ha ad
oggetto l'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n.
580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli
sfarinati, del pane e delle paste alimentari), denunziato in
riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione e in
relazione agli artt. 304 bis, ter e quater, 305, 323, 324 e 325 del
codice di procedura penale;
che la questione concerne esclusivamente quella parte delle
suddette disposizioni che si riferisce alla prima analisi dei campioni;
che innanzi a questa Corte si è costituito con atto depositato il
27 ottobre 1969 il signor Giuseppe Catarzi, il quale ha chiesto
l'accoglimento della questione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 149 del 27 novembre
1969, dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 42 della
legge 4 luglio 1967, n. 580, solo nella parte in cui per la revisione
delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e
quater del codice di procedura penale;
che nella stessa sentenza vennero ritenute non fondate altre
questioni - anch'esse proposte nei confronti del suindicato art. 42
della legge 4 luglio 1967, n. 580 - aventi ad oggetto le disposizioni
relative alle operazioni di prelievo e di prima analisi dei campioni;
che riguardo alle parti dell'art. 42 non dichiarate illegittime con
la sentenza n. 149 del 27 novembre 1969, l'ordinanza di rimessione,
nell'impugnarle, non adduce motivi che possano indurre a conclusioni
diverse da quelle della precedente sentenza.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale - già decisa con la sentenza n. 149 del 1969 -
dell'art. 42, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580
(disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli
sfarinati, del pane e delle paste alimentari), nella parte relativa
alla prima analisi dei campioni, proposta, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte