Ordinanza n. 114/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1974 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 47/1948
- art. 5legge 47/1948
- art. 16legge 47/1948
- art. 29legge 47/1948
- art. 30legge 47/1948
- art. 31legge 69/1963
- art. 32legge 69/1963
- art. 33legge 69/1963
- art. 34legge 69/1963
- art. 35legge 69/1963
- art. 38legge 69/1963
- art. 39legge 69/1963
- art. 40legge 69/1963
- art. 41legge 69/1963
- art. 42legge 69/1963
- art. 46legge 69/1963
- art. 47legge 69/1963
- art. 31legge 47/1948
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 21Costituzione
- art. 32legge 47/1948
- art. 33legge 47/1948
- art. 34legge 47/1948
- art. 29legge 69/1963
- art. 33legge 69/1963
- art. 34legge 69/1963
- art. 35legge 69/1963
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e degli
artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di
giornalista), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1972 dal
pretore di Ronciglione nel procedimento penale a carico di Boldorini
Cesare e Marinangeli Corrado, iscritta al n. 149 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 141 del 31 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che il 30 aprile 1970, a cura di un movimento giovanile,
veniva posto in vendita in Ronciglione un giornale denominato "Nuova
dimensione" in numero unico, firmato da tale Corrado Marinangeli
autodefinitosi redattore responsabile;
che nel giugno dello stesso anno veniva posta in vendita, sempre in
Ronciglione e dallo stesso movimento, analoga pubblicazione, ugualmente
denominata "Nuova dimensione" e definita numero unico, firmata da tale
Cesare Boldorini, del pari autodefinitosi redattore responsabile;
che in seguito a denunzia dei carabinieri il Marinangeli ed il
Boldorini venivano rinviati a giudizio davanti al pretore di
Ronciglione per rispondere del reato di cui all'art. 16 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, per avere pubblicato un giornale periodico senza
la necessaria registrazione;
che detto pretore, con ordinanza 25 febbraio 1972, ritenutane la
rilevanza e la non manifesta infondatezza, sollevava questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 21 della
Costituzione, degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
nonché degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46
e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
che secondo l'ordinanza le norme denunziate sarebbero in contrasto:
a) con l'art. 21 della Costituzione, perché richiedono determinati
requisiti, tra i quali la buona condotta ed il superamento di un esame
per acquistare la qualifica di giornalisti professionisti, normalmente
necessaria al direttore responsabile affinché le pubblicazioni
periodiche possano essere ammesse alla registrazione prescritta;
b) con l'art. 3 della Costituzione, perché i vari tipi di stampa
periodica ed in particolare la stampa politica e sindacale, sono
sottoposti a normative diverse in relazione alla persona del
responsabile della pubblicazione e perché il sistema di riservare
normalmente ai giornalisti professionisti e pubblicisti la nomina a
direttori (o vice direttori) responsabili costituisce un ostacolo al
pieno sviluppo della personalità umana, impedendo a chi non sia
giornalista professionista di pubblicare giornali periodici.
Considerato che non viene contestata l'assoggettabilità a
registrazione delle pubblicazioni di che trattasi;
che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'articolo 21
della Costituzione è già stata dichiarata da questa Corte non fondata
con la sentenza 26 gennaio 1957, n. 31;
che del pari questa Corte con la sentenza n. 11 del 1968 ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, degli artt. 29, 33,
34 e 35 della legge 5 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della
professione di giornalista, denunziati con l'ordinanza in esame;
che, infine, con la decisione n. 2 del 1971 questa Corte ha
dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 21 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47
della citata legge n. 69 del 1963;
che nell'ordinanza di rinvio non vi è alcun serio argomento che
possa indurre a mutare avviso sulle statuizioni delle menzionate
sentenze, mentre nelle rispettive motivazioni non solo trovano piena
confutazione tutte le considerazioni poste a fondamento dell'ordinanza
stessa ma sono affermati principi che ben - stante la sostanziale
identità delle questioni - possono condurre (v. ord. n. 36 del 1970)
alla estensione di quelle statuizioni anche a norme che nelle
richiamate sentenze non formano oggetto di contestazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(Disposizioni sulla stampa) e degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Ordinamento della professione di giornalista), sollevata con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 21 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte