Ordinanza n. 114/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/04/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen.
(Interruzione del corso della prescrizione) promosso con ordinanza
emessa il 7 giugno 1977 dal Tribunale di Verbania, nel procedimento
penale a carico di Orsi Italo, iscritta al n. 343 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 258 del 21 settembre 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Verbania - con ordinanza emessa il 7
giugno 1977 - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., "nella parte in
cui non prevede, tra gli atti interruttivi della prescrizione del
reato, la richiesta del P.M. di decreto di citazione a giudizio",
sebbene assimilabile - secondo il giudice a quo - all'ordinanza di
rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore;
e che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la questione
predetta.
Considerato che il giudice a quo prospetta in sostanza alla Corte
una decisione di accoglimento additivo in materia penale, destinata ad
integrare - come si legge nell'ordinanza di rimessione - la serie degli
"atti interruttivi tassativamente previsti dall'art. 160 c.p.";
e che, per altro, una pronuncia del genere eccede i poteri
spettanti alla Corte medesima, per le ragioni indicate - da ultimo -
nella sentenza n. 71 di quest'anno.
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., in riferimento
all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte