Ordinanza n. 114/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 181 e 309
cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal
Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Kinzel Wolfgang e Lo Giudice Forni, iscritta al n.
444 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 331 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Firenze,
dovendo fissare una nuova udienza di comparizione ai sensi degli artt.
309 e 181 c.p.c., ha sollevato questione di legittimità costituzionale
delle norme stesse, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; che,
infatti, il principio d'eguaglianza sarebbe violato, dal momento che
solo "in questo tipo di processo" il giudice istruttore dovrebbe
differire la causa anziché disporne la cancellazione dal ruolo; mentre
la disciplina impugnata sarebbe in ogni caso "scarsamente compatibile
sia col notorio attuale carico" degli organi giurisdizionali, "sia con
la sentita esigenza di favorire al massimo lo studio e la preventiva
preparazione del processo da parte anche del Giudice, sia, infine, col
generale bisogno di garantire tempestiva giustizia";
e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la
questione predetta.
Considerato che entrambi i parametri costituzionali, cui fa
riferimento l'ordinanza in esame, sono stati impropriamente richiamati;
che, invero, norme rivolte "a rimediare possibili dimenticanze della
difesa" - come pone in rilievo l'ordinanza stessa - non possono
risolversi in una violazione dell'art. 24 Cost.; che, d'altra parte, a
sostegno dell'asserita violazione del principio generale d'eguaglianza,
il giudice a quo non indica alcun tertium comparationis, non considera
che quelle impugnate sono pur sempre le regole del vigente processo
civile, né tiene conto del rimedio costituito dalla seconda parte
dell'art. 181, primo comma: ma, viceversa, si limita a dedurre
l'opportunità di stabilire "una meglio funzionante giustizia civile",
proponendo in sostanza alla Corte - sotto forma di questione di
legittimità costituzionale - un problema di politica legislativa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ., in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Giudice istruttore
del Tribunale Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte