Ordinanza n. 114/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
- art. 4legge 516/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo
comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1989 dal Tribunale di Gorizia
nel procedimento penale a carico di Acampora Gilda, iscritta al n.
520 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Gorizia
nei procedimenti penali riuniti a carico di Zanier Augusto, iscritta
al n. 521 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Gorizia, con ordinanze del 24 gennaio
1989 e del 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 520 e 521 del 1989) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo
comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito
in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come
elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del
risultato della dichiarazione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni, i
relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la
non fondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, proposta con le
ordinanze di rimessione di cui alla stessa sentenza;
che le ordinanze di rimessione dalle quali trae origine il
presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto a quelli
già esaminati dalla Corte con la citata decisione;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
proposta con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente
infondata;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di
Gorizia con ordinanze 24 gennaio 1989 e 9 dicembre 1988 (Reg. ord.
nn. 520 e 521 del 1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte