Ordinanza n. 114/1991
Altra decisione · depositata il 11/03/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 75/1990
usata come parametro
citata
- art. 2legge 429/1982
- art. 3legge 7/1991
- art. 2legge 516/1982
- art. 7legge 516/1982
- art. 8legge 7/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia)
promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia nel
procedimento penale a carico di Boni Mauro, iscritta al n. 710 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 il giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, (Concessione di
amnistia) "nella parte in cui esclude dall'amnistia chi non abbia
effettuato il versamento delle ritenute (trattenute e non versate nel
termine di legge ordinario) entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta,
pur quando il soggetto si sia trovato nell'impossibilità giuridica
di determinarsi perché in precedenza dichiarato fallito", in
riferimento all'art. 3 Cost.;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della
questione;
Considerato che all'imputato nel giudizio a quo è stato
contestato il reato di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982,
n. 516, per aver omesso il versamento delle ritenute fiscali dal
febbraio al novembre 1985 e che lo stesso è stato dichiarato fallito
il 13 febbraio 1986 (con termine per la dichiarazione annuale fino
all'aprile 1986);
che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con l'art. 3
del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, si è data diversa
configurazione alle ipotesi di reato di cui al citato art. 2 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 516;
che l'art. 7, secondo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991,
n. 7, ha stabilito, sia pure a condizione della regolarizzazione dei
periodi d'imposta "ai quali le violazioni si riferiscono", che l'art.
3 ha efficacia retroattiva;
che l'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991,
n. 7, sospende i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 2 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto
1982, n. 516, "fino alla data del 31 luglio 1991" e, "in caso di
rateizzazione", per documentata istanza dell'interessato, fino alla
scadenza del versamento rateale, onde consentire la regolarizzazione;
che si rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti al
giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza (come già
disposto in analogo caso con ord. n. 39 del 1991);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la restituzione degli atti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte