Ordinanza n. 114/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 22legge 319/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
n. 4 ordinanze emesse il 6 giugno 1994 dal Pretore di Pistoia, il 25
febbraio e il 25 marzo 1994 dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione
distaccata di Scandiano, il 3 giugno 1994 dal Pretore di Modena,
iscritte ai nn. 657, 670, 671 e 733 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 47 e 51,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di
Scandiano, con due ordinanze di contenuto pressoché identico, del 25
febbraio 1994 e del 25 marzo 1994, il Pretore di Modena, con
ordinanza del 3 giugno 1994 ed il Pretore di Pistoia, con ordinanza
del 6 giugno 1994, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60, secondo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai
reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319
(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
Considerato che, sollevando le ordinanze identica questione, i
relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico
provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in
cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti
dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento);
e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 336 del
1994, n. 402 del 1994 e n. 429 del 1994);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254
del 1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si
applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10
maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione
distaccata di Scandiano, dal Pretore di Modena e dal Pretore di
Pistoia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte