Ordinanza n. 114/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1996 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, quarto
comma, e 431, lettere a) e b), del codice di procedura penale e del
combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 dello stesso codice,
promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal Pretore di
Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare nel procedimento
penale a carico di Recanatese Rodolfo, iscritta al n. 181 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Chieti, sezione distaccata di
Francavilla al mare, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 195, quarto comma, 431, lettere a) e b),
nonché del combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice
di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112
della Costituzione, nella parte in cui non consentono
l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti in esso
affermati, del verbale contenente la denuncia-querela, in caso di
decesso del querelante;
che il giudice a quo premette che, a seguito del decesso della
persona offesa - la quale non è stata sentita né dalla polizia
giudiziaria ai sensi dell'art. 351 del codice di procedura penale,
né dal pubblico ministero ex art. 362 del codice medesimo -,
l'unica fonte di prova dei fatti è costituita dalle dichiarazioni
contenute nella denuncia-querela;
che tuttavia tale atto, prosegue il remittente, è stato allegato
al fascicolo per il dibattimento, ex art. 431, lettera a), del codice
di procedura penale, al limitato fine della verifica della
procedibilità dell'azione penale; né sarebbe possibile convocare
gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno raccolto
le dichiarazioni, poiché la parte offesa, nel momento in cui ha
presentato la querela, non assumeva la qualità di testimone;
che la querela, osserva ancora il remittente, non può essere
utilizzata a fini probatori neanche in base al combinato disposto
degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, in quanto
la prima e la seconda disposizione presuppongono che la parte abbia
già deposto in sede dibattimentale, "mentre la terza ... fa espresso
riferimento alla lettura degli atti assunti dalla polizia
giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso
dell'udienza preliminare (e quindi è del tutto inconferente nella
fattispecie, trattandosi di rito pretorile)";
che, in conclusione, il giudice a quo impugna le seguenti norme
del codice di procedura penale: a) art. 195, quarto comma, nella
parte in cui non prevede la possibilità di assumere come teste
indiretto l'agente che raccolse la querela, non avendo il querelante
all'epoca la qualità di "testimone"; b) art. 431, lettere a) e b),
nella parte in cui non prevede che, nella fattispecie, il verbale de
quo sia ab origine inserito nel fascicolo per il dibattimento come
atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria, ai sensi della
lettera b) (e quindi utilizzabile), e non già come mero atto
relativo alla procedibilità, ai sensi della lettera a); c) combinato
disposto degli artt. 500, 503 e 512, nella parte in cui non prevede
che il predetto verbale sia in qualche modo acquisito al fascicolo
del dibattimento e quindi utilizzato per l'accertamento dei fatti;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata in parte
inammissibile ed in parte infondata;
Considerato che l'art.195, quarto comma, del codice di procedura
penale è stato espunto dall'ordinamento con la sentenza di questa
Corte n. 24 del 1992, per cui la relativa questione va dichiarata
manifestamente inammissibile;
che, in ordine alle altre censure, secondo la giurisprudenza
della Corte di cassazione, qualora, per fatti o circostanze
imprevedibili, risulti l'impossibilità di ripetizione del contenuto
dell'atto di querela, deve trovare applicazione l'art. 512 del codice
di procedura penale, sulla base della considerazione che, nell'ambito
degli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria - dei quali, ai sensi
di detta norma , il giudice, a richiesta di parte, dispone darsi
lettura -, rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalla
stessa, quale appunto una spontanea dichiarazione di querela;
che pertanto la questione relativa agli artt. 431, lettere a) e
b), nonché al combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del
codice di procedura penale va dichiarata manifestamente infondata, in
quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,
101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Chieti, sezione
distaccata di Francavilla al mare, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 431, lettere a) e b), e del combinato
disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della
Costituzione, dal Pretore di Chieti, sezione distaccata di
Francavilla al mare, con l'ordinanza medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 28 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte